

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda la percentuale dell’IVA da applicare al condominio in merito all’acquisto di un nuovo ascensore.
L’ASSOCIATA CHIEDE
“Gentile Associazione,
vorrei chiedere una chiarimento in merito ad una delibera assembleare assunta per l’abbattimento delle barriere architettoniche, con fruizione dell’agevolazione fiscale al 75%.
Tale incarico, in assemblea, è stato affidato ad una ditta la quale ha presentato un’offerta a corpo comprensiva anche di opere murarie e spese tecniche. La spesa per l’acquisto del nuovo impianto ascensore è quindi sostenuta dall’impresa incaricata all’esecuzione delle opere, la quale fatturerà a sua volta al condominio, come da preventivo approvato.
Vorrei quindi chiedere, l’impresa appaltante quale percentuale di IVA deve applicare al condominio per l’acquisto dell’ascensore?”
L’ESPERTO RISPONDE
Preg.ma associata,
l’Agenzia delle Entrate ha precisato, con consulenza giuridica n. 18 del 24 luglio 2019, che, ai fini dell’accesso alla detrazione negli edifici privati, nonché di tipo condominiale, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
Il numero 41-ter della Tabella A, parte II, allegata Decreto IVA prevede che, siano assoggettate all’aliquota del 4 per cento le «prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o aventi ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche».
Si precisa che, la risoluzione 25 giugno 2012, n. 70/E chiarisce che l’aliquota IVA del 4 per cento prevista dal numero 31 della Tabella A, parte II, del Decreto IVA, applicabile alle cessioni dei beni ivi previsti (i.e. poltrone e veicoli per invalidi anche a motore, servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie), è un’agevolazione oggettiva.
Ciò in quanto la finalità della norma è:
Agevolare i trasferimenti di quei beni che, per le loro caratteristiche tecniche di costruzione, sono oggettivamente idonei a risolvere i limiti di deambulazione dei soggetti con ridotte e/o impedite capacità motorie, senza condizionare l’applicazione dell’aliquota ridotta alla circostanza che l’acquirente sia il soggetto portatore di disabilità. Il legislatore ha dunque inteso oggettivizzare la portata applicativa dell’agevolazione in esame guardando alla natura del prodotto ceduto, piuttosto che allo status di invalidità del soggetto acquirente.
In tale ottica, l’aliquota ridotta del 4 per cento può applicarsi in ogni fase di commercializzazione del bene, anche nell’ipotesi in cui il cessionario sia un condominio, un ente, una scuola o simili, nella misura in cui questi rispondano alle peculiarità tecniche indicate dalla normativa. (Articolo 8.1.13 del D.M. 236 del 1989)
Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia
Vorresti rimanere sempre aggiornato/a su tutte le novità in materia condominiale?
Iscriviti alla nostra Newsletter settimanale!
The form can be filled in the actual website url.
L’articolo Applicazione dell’IVA in materia di abbattimento delle barriere architettoniche proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.