

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una Circolare per chiarire alcuni aspetti introdotti dalla Legge di Bilancio 2025 inerenti alle detrazioni IRPEF per i soggetti con reddito superiore a 75.000 euro.
La Circolare n. 6/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata in data 29 maggio ha chiarito alcuni aspetti relativi alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 in ambito di detrazioni IRPEF.
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un tetto alle spese che si possono portare in detrazione in base al proprio reddito e alla propria situazione familiare.
Sostanzialmente la novità introdotta riguarda i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro ed è contenuta nel nuovo articolo 16-ter del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), secondo il quale per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro il tetto massimo delle spese ammesse in detrazione si riduce progressivamente, con maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli a carico con disabilità.
Le soglie di reddito sono due:
- Con reddito complessivo tra 75.000 euro e 100.000 euro scatta il tetto di 14.000 euro;
- Con reddito complessivo superiore a 100.000 euro il tetto scende a 8.000 euro.
Attraverso la Circolare n. 6/E del 29 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti relativi all’applicazione di tale normativa, difatti in primo luogo viene chiarito che per i soggetti con reddito superiore a 75.000 euro è ammesso in detrazione un ammontare complessivo che si ottiene moltiplicando un importo base (attribuito a seconda del reddito) per un coefficiente legato al numero di figli fiscalmente a carico e presenti nel nucleo familiare del contribuente.
Per quanto concerne i coefficienti legati ai figli a carico, questi sono:
- nessun figlio fiscalmente a carico > coefficiente 0,50;
- 1 figlio fiscalmente a carico > coefficiente 0,70;
- 2 figli fiscalmente a carico > coefficiente 0,85;
- più di 2 figli fiscalmente a carico o almeno 1 figlio con disabilità > coefficiente 1
A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha precisato che in questo calcolo occorre considerare anche i figli conviventi del coniuge deceduto, visto che la Legge di Bilancio ha incluso tali soggetti tra quelli per cui spettano le agevolazioni per i familiari a carico, i figli fiscalmente a carico non più detraibili per effetto dell’Assegno Unico Universale e i figli a carico anche solo per una parte dell’anno.
In riferimento al reddito complessivo, la citata Circolare ha precisato che il reddito è calcolato al netto di quello dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.
Per quanto riguarda la determinazione dell’importo degli oneri e delle spese ai quali applicare il nuovo articolo 16-ter, devono essere rispettate le regole ordinarie previste dalle singole disposizioni agevolative, inclusi i limiti e le percentuali di detrazione, tenendo conto anche degli oneri e delle spese sostenute per i familiari a carico.
Un chiarimento importante fornito dalla citata Circolare riguarda il fatto che nel caso in cui gli oneri e le spese sostenute nel periodo di riferimento siano superiori al massimale, il contribuente potrà scegliere, secondo convenienza, quali spese ed oneri imputare nel conteggio, perciò potrà scegliere di considerare le spese che danno diritto ad una maggiore detrazione.
Il comma 4 dell’articolo 16-ter del TUIR stabilisce che ai fini del calcolo del massimale delle spese ammesse in detrazione per i soggetti con reddito superiore a 75.000 euro sono escluse le spese sanitarie, le somme investite nelle start-up e nelle piccole e medie imprese innovative e quelle per le quali sono previste detrazioni forfettarie.
Inoltre, per le spese detraibili in più annualità, ai fini del calcolo del massimale hanno rilievo solo le rate di spesa riferite a ciascun anno, e sono in ogni caso esclusi gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024. Sono escluse dal computo anche le rate delle spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir, ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate, infine, approfondisce le novità apportate dal comma 13 e dal comma 229 della Legge di Bilancio 2025, in relazione rispettivamente all’ammontare delle detrazioni previste per le spese relative alla frequenza scolastica (il cui ammontare viene elevato a 1.000 euro per alunno o studente) e quello relativo alle spese sostenute dai soggetti non vedenti per il mantenimento dei cani guida, il cui importo forfettario è pari a 1.100 euro.
Deborah Maria Foti
Ufficio Stampa ANAPI
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L’articolo Detrazioni IRPEF 2025: ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.