

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda la normativa inerente al Registro Anagrafe Sicurezza e i relativi obblighi dell’amministratore di condominio.
L’ASSOCIATO CHIEDE
“Gentile Associazione,
scrivo per chiedere un chiarimento in merito al Registro Anagrafe Sicurezza (RAS). Tale registro è obbligatorio per ogni condomino in base alle normative vigenti?”
L’ESPERTO RISPONDE
Preg.mo associato,
a seguito dell’intervento sulla disciplina del condomino ex legge 220/2012 da parte del D.L. 145/2013, art. 1, comma 9, lettera c), convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014 n. 9, cosiddetta “Decreto Destinazione Italia”, è stato modificato l’art. 1130 c.c. rubricato “Attribuzioni dell’amministratore”, disponendo al punto 6) che l’amministratore di condominio, oltre a quanto previsto dall’art. 1129 c.c. e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:
Curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili .
Pertanto, se con la legge di riforma n. 220/2012 poteva essere ipotizzabile, richiamando l’art. 1130 c.c. n. 6 che “ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza fosse un obbligo di ciascuna unità immobiliare”, a seguito della modifica ex Legge 21 febbraio 2014 n. 9, il novellato art. 1130 c.c. n. 6 dispone esclusivamente “ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio “ ed esclude l’obbligo di un registro anagrafe sicurezza, noto come ‘RAS’.
Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia
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L’articolo Il Registro dell’Anagrafe condominiale e gli obblighi in materia di sicurezza proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.