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Il dissenso alle liti: profili normativi ed effetti processuali
Il dissenso alle liti: profili normativi ed effetti processuali
anapi risponde

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda la ripartizione delle spese legali in condominio relative a un procedimento giudiziario e in presenza di condòmini che hanno presentato formale dissenso alle liti.

L’ASSOCIATO CHIEDE

Gentile Associazione,

vorrei chiedere un chiarimento in merito alla ripartizione delle spese legali, a seguito di un procedimento giudiziario conclusosi a sfavore del Condominio. Tali spese legali devono essere considerate a carico dell’intera compagine condominiale, oppure se in presenza di formale dissenso, devono essere esclusi dalla quota i condòmini dissenzienti?”

L’ESPERTO RISPONDE

Preg.mo associato,

il criterio applicativo, ovvero decisionale, con riferimento alla fattispecie del dissenso alle liti è quello dell’interesse assembleare a fronte di quello del singolo condomino, che trova un’applicata fattispecie, attraverso la delibera assembleare con le maggioranze ex. art. 1136 del codice civile.

Il dissenso alle liti, inquadrato dall’art. 1132 c.c., è una disposizione particolare rispetto alla disposizione generale, qualificata dalla volontà collegiale in materia di condominio ex. art. 1136 del codice civile.

L’art. 1132 c.c. dispone che il condominio sia risultato soccombente nel procedimento processuale civile, ovvero di ipotesi equiparabili alla soccombenza sul punto e di cui il condomino abbia dichiarato, nei termini richiesti, il proprio dissenso alle liti.

In altri termini, l’art. 1132 c.c. esclude l’onere del dissenziente di partecipare alla sola rifusione delle spese di giudizio in favore della controparte nel caso di lite sfavorevole per il condominio e di quelle sostenute per la difesa del condominio. A tal riguardo, va richiamato l’orientamento consolidato della Suprema Corte, alla stregua del quale è affetta da nullità la delibera dell’assemblea condominiale, che ponga le spese di lite in proporzione della sua quota, a carico del condomino, pur avendo questi ritualmente manifestato il proprio dissenso rispetto alla lite medesima deliberata dall’assemblea.

Cass N° 466/2022

Come tale, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale richiamato, le spese non possono essere addebitate all’intera compagine condominiale ed è opportuno e necessario escludere la quota dei condòmini dissenzienti.

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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L’articolo Il dissenso alle liti: profili normativi ed effetti processuali proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.

Pubblicato il
24 Giugno 2025

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