

L’amministratore di condominio, così come tutti gli altri professionisti, può concedersi un periodo di ferie ma è necessario che adotti una serie di misure per garantire la reperibilità nel caso di situazioni urgenti e la continuità nella gestione del condominio.
Con il sopraggiungere della stagione estiva molti lavoratori, dipendenti o liberi professionisti, si concedono un momento di pausa dalle proprie attività lavorative per andare in vacanza e godersi un po’ di svago e riposo. Allo stesso modo anche l’amministratore di condominio ha diritto a un periodo di ferie e di meritato riposo, ma come si concilia l’obbligo di reperibilità con la sua temporanea assenza?
Innanzitutto è bene ricordare che l’amministratore di condominio non è un dipendente del condominio, ma è per legge un mandatario, ovvero un soggetto obbligato a compiere tutte quelle attività necessarie per la gestione di uno stabile per conto del condominio che l’ha nominato. L’incarico di un amministratore di condominio ha durata annuale, viene conferito dall’assemblea e non prevede interruzioni.
Dal momento in cui l’amministratore non è un dipendente del condominio, egli non ha un diritto alle ferie riconosciuto da un contratto lavorativo, ma ciò non significa che l’amministratore non possa andare in vacanza, difatti l’amministratore può concedersi una pausa lavorativa ma adottando una serie di misure che garantiscano continuità nella gestione dei condomini anche in sua assenza.
In linea generale, tra i doveri dell’amministratore di condominio vi è quello di garantire la reperibilità, ma con ciò non si intende un obbligo di reperibilità 24 ore su 24, ma si fa riferimento a tutte quelle situazioni urgenti e straordinarie che richiedono un tempestivo intervento da parte dell’amministratore. Pertanto, l’amministratore di condominio deve poter essere rintracciabile dai condòmini qualora ve ne fosse necessità.
A tal proposito, infatti, il Codice Civile prevede che venga affissa l’indicazione dei recapiti e delle generalità dell’amministratore di condominio sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, affinché i condomini possano contattarlo in caso di necessità.
Nel caso di un periodo di ferie o comunque di assenza, l’amministratore è tenuto a comunicare ai condòmini i periodi in cui non potrà essere operativo, inoltre, secondo la legge, l’amministratore può nominare un sostituto che faccia le sue veci durante il periodo di ferie. In tal caso, dovrà comunicare ai condòmini le generalità e i recapiti del sostituto.
In termini di responsabilità, se dovessero verificarsi eventuali disservizi nel condominio durante il periodo di assenza dell’amministratore, possono verificarsi due ipotesi. Se non è stata prevista, autorizzata e comunicata la sostituzione dell’amministratore assente, le responsabilità ricadranno sempre sull’amministratore e non sul suo sostituto, nel caso in cui, invece, la sostituzione è stata regolarmente autorizzata e comunicata con l’indicazione del sostituto, quest’ultimo sarà responsabile di tutte le incombenze. Chiaramente si potrà ritenere responsabile il sostituto solo se è stato predeterminato ed approvato dall’assemblea condominiale, altrimenti le responsabilità ricadranno sempre sull’amministratore.
Prima di concedersi un periodo di pausa o di ferie è buona norma che l’amministratore provveda al pagamento delle bollette in scadenza e dei vari fornitori, così da evitare situazioni di disagio e disservizi, inoltre è sempre consigliabile che l’amministratore fornisca al condominio un elenco dettagliato dei fornitori e dei professionisti da contattare nel caso di guasti improvvisi o situazioni di emergenza. Tale lista va affissa in bacheca condominiale cosicché sia visibile a tutti.
Ricordiamo, infine, che se l’amministratore decide di assentarsi senza premurarsi di adempiere alle misure descritte, potrà essere accusato di negligenza da parte del condominio, andando incontro così a tutti i rischi connessi.
Deborah Maria Foti
Ufficio Stampa ANAPI
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L’articolo Reperibilità dell’amministratore di condominio e ferie: come conciliare questi aspetti? proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.