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Animali domestici in condominio: cosa stabilisce la legge?
Animali domestici in condominio: cosa stabilisce la legge?
Animali domestici in condominio

La giurisprudenza inerente agli animali domestici in condominio va sempre più nella direzione di valorizzazione del rapporto affettivo tra uomo e animale, di conseguenza il regolamento condominiale non può vietare in modo generico il possesso di un animale domestico.

In contesti condominiali coloro che desiderano accudire un animale domestico si chiedono spesso se possono farlo o se il regolamento condominiale può imporre un divieto in tal senso. Gli animali domestici rappresentano per molte persone un aspetto essenziale della loro vita, tanto da essere ormai considerati come membri, a tutti gli effetti, della famiglia. Non stupisce, quindi, che la loro presenza sia sempre più diffusa anche in ambito condominiale.

La Legge di Riforma del Condominio n. 220/2012 ha introdotto importanti novità in merito a questa questione, stabilendo che i regolamenti condominiali non possono vietare il possesso di animali domestici, difatti, nell’ottica di conferire una maggiore attenzione al rapporto uomo – animale, l’art. 1138 c.c. è stato modificato con l’aggiunta di un ultimo comma che recita: “Le norme del regolamento non possono vietare di possedere animali domestici.”

Il citato articolo ha riconosciuto, quindi, il diritto fondamentale del cittadino alla convivenza con l’animale domestico, negando così al regolamento condominiale la possibilità di imporre il divieto di tenere animali ai singoli condòmini. In questo modo, l’eventuale divieto di animali domestici deve essere considerato giuridicamente nullo. Ciò che ci si potrebbe chiedere è se l’art. 1138 del codice civile è valido solo per il regolamento condominiale assembleare oppure se si estende anche al regolamento condominiale contrattuale.

Proprio su questo punto una parte della giurisprudenza sostiene che l’ultimo comma dell’art. 1138 c.c. fa riferimento solo al regolamento assembleare, di conseguenza ritiene che non possa essere applicabile al regolamento di natura contrattuale, viceversa un’altra parte della giurisprudenza non condivide tale visione e sostiene che l’ultimo comma dell’art. 1138 c.c. si estenda anche al regolamento condominiale contrattuale, in virtù della legislazione nazionale ed internazionale sempre più attenta alla tutela e alla salvaguardia degli animali come esseri senzienti e, quindi, del rapporto tra uomo – animale.

Su questa questione si inserisce la recente sentenza n. 134 del 28 gennaio 2025 del Tribunale di Cagliari, la quale ha confermato che le norme del regolamento di condominio che vietano il possesso di animali domestici sono nulle e che l’ultimo comma dell’art. 1138 c.c. si applica indipendentemente dal regolamento condominiale di tipo assembleare o contrattuale. Secondo il Tribunale di Cagliari tale norma trova il suo fondamento nel radicale mutamento della coscienza sociale e nell’evoluzione dell’ordinamento giuridico, sempre più improntato a valorizzare il rapporto tra l’uomo e l’animale domestico.

Nel tempo sono comunque emersi pareri contrastanti, ad esempio la sentenza della Cassazione 21307/2016 ha confermato la possibilità di interventi più restrittivi applicati in base al regolamento condominiale contrattuale, se votati all’unanimità, ma sempre nel 2016 il Tribunale di Cagliari con l’ordinanza del 22 luglio ha affermato che l’art. 1138 c.c., ultimo comma, è applicabile a tutte le disposizioni con esso contrastanti, indipendentemente dalla natura del regolamento condominiale e indipendentemente dal momento (antecedente o posteriore alla Riforma del Condominio del 2012) in cui il regolamento è stato adottato.

Di recente anche la Corte d’Appello di Bologna con la sentenza n. 766 del 5 marzo 2024, si è espressa affermando la nullità della clausola del regolamento, anche quello contrattuale, che vieta il possesso e la detenzione di animali domestici, poiché si scontra con i limiti imposti dall’ordinamento giuridico che richiede interessi meritevoli di tutela giuridica, come il rapporto affettivo uomo – animale domestico.

Di base, il dibattito giuridico inerente alla questione del diritto di tenere animali domestici in condominio e degli eventuali limiti posti dai regolamenti condominiali contrattuali, è ancora aperto, anche se è chiaro che gli ultimi pareri e le ultime sentenze stiano andando nella direzione della nullità di tale clausola, anche se contenuta all’interno del regolamento contrattuale.

A tal proposito, è bene comunque chiarire che la nullità del divieto di accudimento di animali domestici si applica unicamente ai proprietari delle unità immobiliari facenti parte di un condominio, ciò significa che nel caso di locazioni, il proprietario che affitta l’abitazione ha diritto ad inserire una specifica clausola che vieti all’affittuario di tenere animali domestici, in virtù del principio di autonomia contrattuale stabilito dall’art. 1322 del Codice Civile.

Ad ogni modo, come abbiamo già detto, il regolamento assembleare di certo non può vietare di tenere animali domestici in casa, ma può definire delle regole e delle modalità di gestione degli animali negli spazi comuni, come ad esempio il divieto di far circolare i cani senza guinzaglio in condominio, l’obbligo di museruola in ascensore in presenza di altri condòmini, un uso più limitato di alcune aree comuni o l’obbligo di garantire il massimo igiene e provvedere immediatamente alla pulizia di eventuali deiezioni.

In merito, invece, alle regole che si possono rimandare al buon senso, è necessario che i proprietari degli animali domestici cerchino di evitare di arrecare disturbo o disagio agli altri condòmini, perciò è consigliabile monitorare i propri animali domestici affinché non arrechino danni agli altri ed è bene adottare tutte le precauzioni necessarie per garantire la massima sicurezza sia per il proprio animale che per gli altri condòmini.

Deborah Maria Foti
Ufficio Stampa ANAPI

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L’articolo Animali domestici in condominio: cosa stabilisce la legge? proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.

Pubblicato il
30 Luglio 2025

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