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La disciplina applicabile in materia di errore delle tabelle millesimali
La disciplina applicabile in materia di errore delle tabelle millesimali
anapi risponde

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda la normativa applicabile in riferimento alle tabelle millesimali.

L’ASSOCIATA CHIEDE

“Gentile Associazione,

vorrei chiedere un chiarimento in materia di tabelle millesimali. In caso di presenza di un appartamento condominiale, anche a tale appartamento vanno assegnati dei millesimi?

Inoltre, dato che mi trovo a dover rifare tutte le tabelle millesimali a causa di un errore sul calcolo dei millesimi attribuiti ad un appartamento, a tal proposito quali sono le maggioranze richieste?”

L’ESPERTO RISPONDE

Preg.ma associata,

con riferimento al primo quesito, l’art. 68 delle disp. att. c.c. dispone che:

Ove non precisato dal titolo ai sensi dell’art. 1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio.

Pertanto, le tabelle millesimali finalizzate alla ripartizione delle spese condominiali, attraverso il principio della proporzionalità, sono obbligatorie nel caso in cui il regolamento di condominio è superiore a dieci condomini, così come disciplinato dall’art. 1138 c.c., anche se, in caso di lavori aventi ad oggetto una manutenzione straordinaria su un condominio, in cui non è obbligatorio il regolamento di condomino il principio della proporzionalità ex. art. 68 disp. att. c.c. è “condicio sine qua non” per il riconoscimento della detrazione fiscale. (Fonti: Agenzia Delle Entrate)

Come tale, a parere dello scrivente, le tabelle millesimali sono una condizione necessaria per la ripartizione di tutte le spese a prescindere dall’obbligatorietà del regolamento di condominio.

Con riferimento alla seconda domanda, ovvero, accertato così come da quesito che si tratta di un errore delle tabelle, la giurisprudenza di legittimità conferma che:

L’atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello della revisione delle stesse, non ha natura negoziale, per cui non esige di essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo, a tal fine, sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, secondo comma, del codice civile.

Cass. civ., Sez. II, 13/05/2013, n. 11387

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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L’articolo La disciplina applicabile in materia di errore delle tabelle millesimali proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.

Pubblicato il
15 Settembre 2025

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