
Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda la dismissione dell’impianto termico centralizzato in condominio.
L’ASSOCIATA CHIEDE
“Gentile Associazione,
vorrei chiedere quale procedura bisogna adottare in un condominio che vuole dismettere completamente l’impianto termico centralizzato e, di conseguenza, come devono adeguarsi i singoli condomini nelle proprie abitazioni.”
L’ESPERTO RISPONDE
Preg.ma associata,
la questione oggetto di disamina era stata affrontata, sul piano esclusivamente normativo, dallo scrivente, in un precedente quesito, rubricato “Dismissioni dell’impianto di riscaldamento centralizzato: profili normativi.” Tuttavia, il tema degli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico è stato oggetto di successivi interventi normativi e giurisprudenziali oggetto del quesito in questione.
La Corte di legittimità, in svariati interventi, aveva confermato che:
Prima che entrasse in vigore la L. 9 gennaio 1991, n. 10, articolo 26, comma 5, la trasformazione dell’impianto centralizzato di riscaldamento in impianti autonomi richiedeva l’approvazione all’unanimità, giacche’ l’abbandono dell’impianto centralizzato, la rinuncia alle precedenti modalità di riscaldamento, la destinazione a nuovo impianto di locale idoneo, la necessità di nuove opere e relativi oneri di spesa non potevano essere imposte al condomino dissenziente ai sensi dell’articolo 1120 c.c., comma 2.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4219 del 23/02/2007
Successivamente:
All’esito dell’entrata in vigore della L. n. 10 del 1991, la delibera condominiale di trasformazione dell’impianto centralizzato di riscaldamento in impianti unifamiliari, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, di tale legge (nella versione vigente ratione temporis), in relazione all’articolo 8, lettera g), della stessa legge, assunta a maggioranza delle quote millesimali, è valida anche se non accompagnata dal progetto delle opere corredato dalla relazione tecnica di conformità di cui all’articolo 28, comma 1, della stessa legge, attenendo tale progetto alla successiva fase di esecuzione della delibera.
La normativa ha subìto una serie di interventi legislativi, di cui, in ultima istanza a seguito della novellata legge di riforma n. 220/2012, che ha modificato l’art. 1118 c.c., comma 3, disponendo che:
il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.
Chiariti i principi che regolano la materia, anche alla stregua della successione delle leggi vigenti, nondimeno, la delibera che dispone l’eliminazione dell’impianto di riscaldamento centralizzato per far luogo ad impianti autonomi nei singoli appartamenti, intanto può essere adottata a maggioranza e, quindi in deroga agli articoli 1120 e 1136 c.c., in quanto sia previsto che avvenga nel rispetto delle previsioni legislative di cui alla L. n. 10 del 1991, ossia a garanzia sull’an e sul quomodo della riduzione del consumo specifico di energia, del miglioramento dell’efficienza energetica e dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabili.
Cass. Civ. Sez. 2 Sent n. 24976/2022
Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia
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L’articolo Cessazione dell’impianto termico centralizzato: profili condominiali e criteri deliberativi proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.
