

La rete di protezione da balcone è uno strumento estremamente utile per garantire la sicurezza di animali domestici come gatti o cani, ma quali sono le regole da rispettare in condominio? Approfondiamo la tematica.
Quando si vive ai piani alti di un edificio condominiale e in compagnia di animali domestici come cani o gatti può rivelarsi necessaria l’installazione della rete di protezione da balcone, uno strumento utile, se non necessario, per garantire la loro sicurezza. Inoltre, le reti di protezione da balcone possono rivelarsi molto utili anche in presenza di bambini piccoli che potrebbero sporgersi dai balconi senza percepirne il pericolo.
Molte persone, quindi, si chiedono spesso se è possibile collocare liberamente una rete di protezione sul balcone del proprio appartamento o se è necessaria prima l’autorizzazione da parte dell’assemblea. Approfondire questo aspetto normativo è molto importante proprio per evitare possibili controversie con i vicini che potrebbero non gradire la presenza delle reti anticaduta.
Innanzitutto è bene evidenziare che, rispetto al passato, le norme che regolano e tutelano chi possiede animali domestici si sono evolute e con la legge n. 220/2012 (Riforma del condominio) è stato aggiunto all’art. 1138 c.c. il comma 4, il quale stabilisce che: “Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.”
In merito alla possibilità di montare una rete di protezione sul balcone del condominio è, quindi, necessario chiarire che se il regolamento condominiale contrattuale non prevede divieti specifici è possibile installare la rete anticaduta senza dover chiedere l’autorizzazione all’assemblea condominiale.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha ribadito in più occasioni che:
I balconi aggettanti, costituendo un prolungamento della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa, dovendosi considerare beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole.
Cass. n.15913/2007; Cass. n. 6624/2012; Cass. n. 10209 del 2015; Cass. n. 637/2000
Ciò significa che il balcone aggettante o qualsiasi altra area privata esterna è un prolungamento della relativa unità immobiliare, pertanto è di pertinenza e gestione esclusiva del singolo proprietario dell’appartamento.
Nel caso relativo al montaggio di reti di protezione per balconi, proprio perché vengono installate per garantire la sicurezza di animali domestici o eventualmente anche di bambini piccoli, è importante comprendere che tali esigenze risultano preminenti rispetto a qualsiasi altro aspetto puramente estetico dell’edificio.
Anche se il proprietario dell’appartamento interessato dal montaggio della rete anticaduta è libero di poterla installare senza dover chiedere autorizzazione all’assemblea, sempre che non vi siano divieti specifici nel regolamento contrattuale, è comunque consigliabile optare per una soluzione trasparente e poco impattante da un punto di vista estetico, così da mantenere il decoro dell’edificio ed evitare lamentele da parte dei vicini. Inoltre, sempre nell’ottica di mantenere dei buoni rapporti con i vicini, prima di procedere con l’installazione è sempre consigliabile comunicare tale intenzione e spiegare le motivazioni di questa scelta.
Deborah Maria Foti
Ufficio Stampa ANAPI
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L’articolo Rete anticaduta sul balcone in condominio: si può installare liberamente o serve l’autorizzazione dell’assemblea? proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.