
Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda le maggioranze richieste in assemblea per deliberare il contratto di assicurazione per il condominio.
L’ASSOCIATO CHIEDE
“Gentile Associazione,
vorrei chiedere un chiarimento in merito alla seguente situazione. In un condominio da me gestito è stata convocata un’assemblea condominiale per prendere una decisione in merito alla polizza assicurativa da stipulare. Nello specifico, si doveva decidere se adeguare la polizza alle nuove garanzie o accettare uno dei preventivi presentati.
Il condominio è composto da 11 condòmini e in seconda convocazione si sono presentati 4 condòmini e un delegato, raggiungendo il quorum costitutivo. Durante la fase di voto, i 4 condòmini presenti hanno votato in modo favorevole, mentre si è astenuto il delegato. A tal proposito, la delibera è valida o può essere impugnata?”
L’ESPERTO RISPONDE
Preg.mo associato,
il dibattito sull’attribuzione dell’assemblea e sui poteri dell’amministratore rappresenta il tema principale tra tante questioni di carattere condominiale, nonché la questione oggetto di quesito.
Tuttavia, la rassegna giurisprudenziale in materia di delibera assembleare ha posto l’attenzione anche sulle maggioranze richieste per deliberare alcuni ordini del giorno, tra cui il contratto d’assicurazione in materia di parti comuni dell’edificio.
È opportuno precisare che non sussiste un obbligo a carico del condominio, da parte del legislatore, di deliberare un contratto per la polizza fabbricati in materia condominiale, né tantomeno sussiste un obbligo unilaterale da parte dell’amministratore di stipulare atti negoziali in materia contrattuale, se non previa delibera assembleare nell’ambito delle attribuzioni dell’assemblea ex art. 1135 del codice civile.
Fatte queste considerazioni:
Per la validità della deliberazione va osservato che ai sensi dell’art. 1138 c.c., la disciplina dettata dall’art. 1136 c.c. in tema di costituzione delle assemblee condominiali e della validità delle relative delibere, è inderogabile, con divieto di pattuire maggioranze minori o maggiori di quelle stabilite.
Trib. Velletri n° 2198/2023
Orbene, fatte le opportune precisazioni in materia di maggioranze, la giurisprudenza di merito, cosi come la giurisprudenza di legittimità (Cass n° 16010/2011), ha confermato che:
La delibera con cui l’amministratore viene autorizzato a concludere il contratto di assicurazione deve essere adottata con le maggioranze prescritte dall’art. 1136 c.c., commi 2 e 4, sia in prima che in seconda convocazione, con necessità che la deliberazione sia approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio trattandosi di spesa eccedente l’ordinaria amministrazione.
Trib. Salerno, 31.05.2022, n. 1904
Come tale, le maggioranze menzionate nel quesito non soddisfano le maggioranze ex art. 1136 c.c., commi 2 e 4 e, come tale, la delibera può essere oggetto d’impugnazione ai sensi dell’ex art. 1137 del codice civile.
Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia
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L’articolo Il contratto assicurativo: maggioranze assembleari e profili condominiali proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.
