
Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda i poteri dell’amministratore di condominio riguardo la scelta dell’impresa di pulizie in ambito condominiale.
L’ASSOCIATO CHIEDE
“Gentile Associazione,
vorrei chiedere un chiarimento in merito alla scelta e all’ingaggio dell’impresa di pulizia in ambito condominiale. Qual è il perimetro di azione decisionale di un amministratore condominiale in merito alla scelta di una società di pulizia e la sottoscrizione di un contratto annuale/pluriennale?”
L’ASSOCIATO CHIEDE
Preg.mo associato,
la questione in oggetto, richiede la necessaria distinzione tra manutenzione straordinaria, che rientra nelle attribuzioni dell’assemblea dei condomini ex. art. 1135 del codice civile, e manutenzione ordinaria, che rientra nelle attribuzioni dell’amministratore ex. art. 1130 del codice civile.
Con riferimento al caso di specie:
Tuttavia, deve ritenersi che l’amministratore condominiale ha, comunque, il potere di concludere il contratto di appalto di servizi per la pulizia (e prestazioni connesse) dei beni condominiali, rientrando tale contratto nell’ordinaria amministrazione ex art. 1130 c.c. che non richiede preventiva deliberazione dell’assemblea (cfr. Cass. 2017, n. 20136).
Non vi è dubbio che il contratto di appalto per la pulizia dello stabile e per i servizi connessi (movimento e rotazione sacchi e bidoni, disinfestazione ecc.) rientra tra i contratti necessari alla gestione e manutenzione ordinaria delle parti comuni, che l’amministratore può stipulare nell’esercizio delle proprie funzioni senza preventiva deliberazione dell’assemblea né successiva ratifica, vincolando tutti i condomini ex art. 1133 c.c.”
Trib. Milano Sent. n° 2198/2020
Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia
Vorresti rimanere sempre aggiornato/a su tutte le novità in materia condominiale?
Iscriviti alla nostra Newsletter settimanale!
The form can be filled in the actual website url.
L’articolo Contratto di manutenzione ordinaria di pulizia e attribuzioni dell’amministratore proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.
