
Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda la costituzione di un Supercondominio.
L’ASSOCIATO CHIEDE
“Gentile Associazione,
vorrei chiedere un parere in merito alla seguente perplessità. Attualmente, in un contesto di pluralità di edifici, ogni scala ha un proprio amministratore ed un regolamento di condominio, allegato dal costruttore agli atti di compravendita di ogni proprietario.
A tal proposito, vorrei quindi chiedere, in quali casi è possibile costituire il Supercondominio?”
L’ESPERTO RISPONDE
Preg.mo associato,
premessa l’elencazione esemplificativa e non tassativa fornita dall’art. 1117 del codice civile:
Ai fini della costituzione del Supercondominio, non è necessaria né la manifestazione di volontà dell’originario costruttore, né di quella di tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio, essendo sufficiente che i singoli edifici, abbiano materialmente in comune alcuni impianti o servizi, ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 1117 c.c. (quali ad esempio, il viale d’ingresso, l’impianto centrale per il riscaldamento, i locali per la portineria, l’alloggio del portiere, etc.) in quanto collegati da un vincolo di accessorietà necessaria a ciascuno degli stabili, spettando, di conseguenza, a ciascuno dei condomini dei singoli fabbricati la titolarità “pro-quota” su tali parti comuni e l’obbligo di corrispondere gli oneri condominiali relativi alla loro manutenzione.
Cass. civ. Sez. II, n. 4340/2013
Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia
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L’articolo Condominio – Supercondominio: il vincolo di accessorietà necessaria proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.
