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Convocazione dell’assemblea di condominio via WhatsApp: ecco la pronuncia del Tribunale di Bari
Convocazione dell’assemblea di condominio via WhatsApp: ecco la pronuncia del Tribunale di Bari
Convocazione assemblea di condominio via WhatsApp

L’amministratore di condominio per convocare l’assemblea deve attenersi alle modalità previste espressamente dalla legge, poiché WhatsApp non è un canale idoneo a garantire certezza di ricezione e può esporre l’assemblea a impugnazioni.

Una recente pronuncia del Tribunale di Bari, ovvero la sentenza n. 225 del 7 gennaio 2026, ha affrontato la questione relativa alla validità di una delibera condominiale concentrandosi sulla modalità di convocazione dell’assemblea.

Nel caso in oggetto, una condomina proprietaria di un’unità immobiliare sita in un condominio, ha impugnato le delibere assunte in un’assemblea tenuta nel 2021, dichiarando di non aver mai ricevuto l’avviso di convocazione. La proprietaria, inoltre, ha rappresentato anche un’altra condomina che, come lei, dichiarava di non aver ricevuto l’avviso di convocazione assembleare.

L’amministratore di condominio, nel caso specifico, per la convocazione dell’assemblea condominiale aveva utilizzato il sistema WhatsApp di messagistica istantanea, allegando un file PDF contenente l’ordine del giorno. Nel caso esaminato il condominio ha effettivamente confermato che l’utilizzo di WhatsApp era ormai una prassi consolidata da anni e tacitamente accettata da tutti i condòmini al fine di ridurre i costi di spedizione postale.

Inoltre, alcuni dei condòmini sostenevano che la proprietaria durante l’assemblea era stata contattata telefonicamente dall’amministratore, manifestando la volontà di non voler prendere parte all’assemblea.
Di contro la proprietaria ha contestato la validità di tale modalità di comunicazione, sostenendo di non averla concordata preventivamente e che, comunque, tale modalità non rispettava i parametri imposti dalla normativa di riferimento.

Il Tribunale di Bari, analizzando la questione, ha accolto la richiesta e le motivazioni presentate della proprietaria, richiamando l’art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, il quale, al comma 3, stabilisce che:

L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell’ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.

Inoltre, il Tribunale di Bari ha precisato che le modalità di convocazione stabilite dal citato art. 66 disp. att. c.c. sono espressamente dichiarate inderogabili dall’art. 72 delle medesime disposizioni.

Dato che dagli atti è emerso che l’avviso di convocazione era stato trasmesso esclusivamente via WhatsApp e non vi è alcuna prova del fatto che la proprietaria avesse concordato con l’amministratore di condominio questa forma di convocazione assembleare che comunque viola le regole poste dalla normativa richiamata.

I giudici hanno, inoltre, precisato che l’utilizzo di strumenti di messaggistica istantanea come WhatsApp non permette di avere garanzie e certezza sull’effettivo inoltro, ricezione e lettura della convocazione assembleare, pertanto l’amministratore di condominio è sempre tenuto a rispettare le modalità di convocazione previste espressamente dalla legge, limitando l’utilizzo di Whatsapp come canale di comunicazione preparatorio al futuro invio formale della convocazione.

In merito alla vicenda, quindi, il Tribunale di Bari ha stabilito l’annullamento della delibera assembleare, poiché il vizio relativo alla convocazione ne ha inficiato la validità.

Per prevenire contenziosi di questo genere, quindi, è bene che l’amministratore di condominio utilizzi sempre le modalità di convocazione assembleare previste dalla legge, conservando prova dell’invio ed eventualmente della consegna, così da garantire la partecipazione e il diritto di voto a tutti i condòmini.

Deborah Maria Foti
Ufficio Stampa ANAPI

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L’articolo Convocazione dell’assemblea di condominio via WhatsApp: ecco la pronuncia del Tribunale di Bari proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.

Pubblicato il
21 Gennaio 2026

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