Tempo per la lettura: 3 minuti
Condomino disabile e diritto al parcheggio riservato in condominio
Condomino disabile e diritto al parcheggio riservato in condominio
parcheggio riservato in condominio

In condominio una persona con disabilità ha diritto al posto auto riservato gratuitamente, anche nel caso in cui l’area destinata ai parcheggi è limitata e si opta per la turnazione tra proprietari.

In alcuni edifici condominiali la questione legata ai parcheggi può essere problematica a causa di spazi limitati e numerose auto e ciò comporta una reale difficoltà a trovare parcheggio in modo agevole. In situazioni di questo tipo, molto spesso l’assemblea di condominio adotta soluzioni come la turnazione tra i proprietari, mentre, in altri casi, per poter parcheggiare la propria auto nel cortile condominiale è previsto un canone mensile.

Nel caso, però, all’interno del condominio vi sia un residente con problemi di disabilità motoria che chiaramente ha una reale necessità di poter parcheggiare la propria auto il più vicino possibile alla propria abitazione è bene comprendere come agire e cosa dice la giurisprudenza in merito.

Le persone con disabilità sono tutelate dalla legge italiana, in particolar modo quando si tratta di accessibilità e mobilità, difatti, secondo la giurisprudenza il diritto all’accessibilità ha la precedenza rispetto alle regole sulla comunione. Ciò significa che nel caso in cui in un condominio l’area adibita ai parcheggi è limitata, il condomino che ha un’effettiva difficoltà a deambulare, la quale generalmente viene attestata attraverso il Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE), ha il diritto ad avere un parcheggio che sia ubicato il più vicino possibile all’accesso dell’edificio e che sia privo di barriere architettoniche.

Tale diritto vale anche quando l’area condominiale destinata ai posti auto è limitata e non offre abbastanza posti auto per tutti i condòmini. Difatti, in presenza di una persona che ha una disabilità motoria, la sua esigenza di accessibilità ha priorità rispetto alla semplice comodità di parcheggio degli altri condòmini. Nei condomini in cui lo spazio per i parcheggi non è sufficiente, il principio non è quello di garantire a tutti un parcheggio, proprio perché lo spazio è limitato, ma è necessario garantire a tutti, inclusa chiaramente la persona con disabilità, la possibilità di accedere in modo agevole in condominio e di fruire degli spazi comuni in autonomia.

Quando l’area parcheggi a disposizione è limitata, l’assemblea condominiale dovrà bilanciare il diritto di tutti i condomini all’utilizzo della cosa comune e il diritto fondamentale della persona disabile all’accessibilità e a una vita dignitosa. In questo bilanciamento, la priorità viene data alla tutela della persona con disabilità. Anche in caso di controversie, il giudice seguirà tale principio, proprio in virtù del fatto di eliminare una barriera che non permetterebbe al condomino con disabilità di godere del proprio diritto di proprietà e di utilizzo delle parti comuni.

Inoltre, nel caso in cui l’assemblea dovesse aver stabilito il pagamento di un canone mensile per il posto auto, il parcheggio riservato alla persona disabile deve essere concesso gratuitamente, poiché in questo specifico caso non si tratta di un servizio aggiuntivo, bensì di una misura necessaria a garantire il diritto fondamentale di accessibilità. Imporre il pagamento di un canone mensile, costituirebbe una nuova barriera, in questo caso economica, che va in contrasto con i principi generali di non discriminazione e di solidarietà sociale.

I diritti delle persone disabili sono tutelati dalla Legge n. 13/1989 e dal relativo decreto attuativo D.M. Lavori Pubblici n. 236/1989 che prevedono esplicitamente l’obbligo di riservare degli spazi adeguati alla sosta dei veicoli alle persone con disabilità nelle aree di parcheggio pertinenziali degli edifici privati di nuova costruzione.

Nel caso in cui l’edificio non sia di nuova costruzione, quindi non soggetto agli obblighi specifici imposti dalla Legge n. 13/1989, il diritto sussiste ugualmente e si basa sui principi generali dell’ordinamento. A tal proposito, infatti, l’art. 1102 c.c. che regola l’utilizzo della cosa comune, va interpretato secondo l’orientamento previsto dalla Costituzione, perciò per la persona disabile il godimento del bene e dell’accesso alla propria abitazione implica la possibilità di parcheggiare il più vicino possibile alla propria abitazione.

Ciò detto, nel caso in cui l’assemblea di condominio approvasse una delibera che non tiene conto dei diritti della persona disabile o comunque nega il diritto al posto auto riservato, tale delibera è illegittima e, quindi, annullabile, poiché contraria alle normative che tutelano le persone con disabilità.

Deborah Maria Foti
Ufficio Stampa ANAPI

Vorresti rimanere sempre aggiornato/a su tutte le novità in materia condominiale?
Iscriviti alla nostra Newsletter settimanale!

The form can be filled in the actual website url.

La materia condominiale è sempre stata la tua passione?

Fai della tua passione il tuo lavoro diventando Amministratore di Condominio con il nostro Corso Online abilitante alla professione!

L’articolo Condomino disabile e diritto al parcheggio riservato in condominio proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.

Pubblicato il
23 Gennaio 2026

Potrebbe interessarti