
In caso di vendita di un appartamento con box auto pertinenziale o di vendita del solo box auto, le quote residue di detrazione possono restare a carico del venditore o essere trasferite all’acquirente. Di seguito il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.
La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate ad un quesito posto da un contribuente su “La Posta di FiscoOggi” è utile per approfondire la questione legata alle quote residue di detrazione Irpef spettanti per un box auto pertinenziale.
Nello specifico, un contribuente si è rivolto al Fisco spiegando di dover procedere alla vendita di un box auto pertinenziale acquistato beneficiando della relativa detrazione e chiedendo se, quindi, potrà continuare anche dopo la vendita a detrarre le quote residue.
In risposta, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito innanzitutto che la detrazione Irpef per il recupero del patrimonio edilizio, ovvero il cosiddetto bonus ristrutturazioni 50%, spetta anche per box e posti auto pertinenziali, sia nel caso di realizzazione diretta e sia nel caso di acquisto da un’impresa costruttrice. L’agevolazione è limitata alle spese imputabili alla costruzione, mentre, in caso di acquisto, tali spese devono essere attestate attraverso apposita certificazione rilasciata dal venditore.
La detrazione spetta, quindi, per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune e per l’acquisto di box auto pertinenziali già realizzati. In entrambi i casi la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di parti importo e segue le regole del bonus ristrutturazioni per gli immobili a destinazione residenziale.
Il caso posto dal contribuente, riguarda il trasferimento delle rate residue in caso di vendita del box auto pertinenziale ed è importante chiarire tale aspetto della detrazione.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se un contribuente vende un appartamento con box auto pertinenziale per il quale sta beneficiando della detrazione, le quote non utilizzate possono passare all’acquirente a due condizioni, ovvero:
- nell’atto di vendita il venditore non abbia espresso la volontà di continuare a fruire personalmente della detrazione;
- dal rogito risulti il vincolo pertinenziale del box a un’unità immobiliare a destinazione residenziale.
Ciò significa che se l’atto non evidenzia la volontà del venditore e il box auto è qualificato correttamente come pertinenza dell’abitazione, l’acquirente subentra automaticamente nelle rate residue.
Nel caso in cui viene venduto in modo separato solo il box pertinenziale, mentre la relativa unità immobiliare resta di proprietà del venditore, il proprietario può continuare a beneficiare delle rate residue dell’agevolazione anche dopo la vendita del box, ma solo se nell’atto di vendita viene indicata espressamente tale volontà. In mancanza di un’indicazione esplicita, le rate residue possono trasferirsi all’acquirente, purché nell’atto di rogito sia indicato il vincolo pertinenziale del box a un’altra abitazione.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, è necessaria una corretta redazione dell’atto di rogito, e, se presente, anche del contratto preliminare di compravendita, per evitare la perdita delle quote residue e per evitare eventuali contestazioni.
In casi come quello esaminato è necessario verificare la presenza di una clausola specifica relativa alla volontà del venditore di mantenere le rate residue o l’indicazione chiara del vincolo pertinenziale, condizione necessaria affinché l’acquirente possa subentrare nella detrazione.
Come si evince dal chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate, la gestione delle quote residue di detrazione non è automatica, ma dipende dal contenuto dell’atto notarile e dalla corretta qualificazione del box come pertinenza di un’unità immobiliare residenziale.
Deborah Maria Foti
Ufficio Stampa ANAPI
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L’articolo Vendita del box auto pertinenziale e gestione delle rate residue di detrazione proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.
