
Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda la sostituzione dell’impianto citofonico in condominio e la relativa detrazione fiscale.
L’ASSOCIATO CHIEDE
“Gentile Associazione,
vorrei chiedere un parere in merito alla sostituzione dell’impianto citofonico in un condominio da me amministrato. A tal proposito vorrei chiedere se la spesa è detraibile al 36% per le parti comuni e al 50% per il citofono di ogni singola abitazione. Inoltre, vorrei chiedere anche se l’azienda che ha eseguito i lavori dovrà fare delle singole fatture per ogni unità abitativa.”
L’ESPERTO RISPONDE
Preg.mo associato,
la presunzione di condominialità, con riferimento al caso in oggetto, trova applicazione normativa nell’ex art. 1117 al comma 3, il quale presume come servizi condominiali:
Le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.
Tra ciascuna unità abitativa ed il citofono all’esterno posto all’esterno, possono distinguersi il quadro esterno (autoparlante esterno) con i tasti corrispondenti alle unità abitative ed il relativo impianto strutturale comune, rappresentato dai cavi collegati alle unità immobiliari e le parti di proprietà esclusiva dei singoli proprietari rappresentato dall’autoparlante interno.
Fatte le opportune distinzioni fisiche, il servizio citofonico segue i criteri della ripartizione proporzionale ex. art. 1123 c.c. in relazione agli interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali, per i quali ogni condomino può richiedere la detrazione. L’impianto citofonico può rientrare in assenza di modifiche strutturali, nella manutenzione ordinaria dell’articolo 3, comma 1, lett. a) del Dpr n 380/2001, ovvero “quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.”
È opportuno specificare che è possibile applicare, eventualmente, l’IVA al 10% per i videocitofoni. Per ottenere la detrazione, il condominio dovrà effettuare, tramite l’amministratore, i bonifici con causale del versamento in riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986). I criteri, relativamente al riconoscimento della detrazione del 36% o del 50%, ovvero relativamente alla prima casa o seconda casa, trovano applicazione nella ex legge di bilancio Legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia
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L’articolo Impianto citofonico: profili condominiali e riconoscimento della detrazione fiscale proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.
