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Comunicazione del verbale assembleare di condominio tramite WhatsApp
Comunicazione del verbale assembleare di condominio tramite WhatsApp
anapi risponde

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda le modalità di comunicazione della notifica del verbale assembleare di condominio.

L’ASSOCIATO CHIEDE

Gentile Associazione,

vorrei chiedere un chiarimento riguardo la seguente situazione. Un amministratore ha inviato ad un condomino assente, la notifica del verbale assembleare tramite WhatsApp. Tale procedura rispetta i presupposti di validità disposti dal legislatore?

L’ESPERTO RISPONDE

Preg.mo associato,

i presupposti applicativi della notifica del verbale assembleare assumono una qualificazione normativa in riferimento all’impugnazione della deliberazione dell’assemblea ex art. 1137 del codice civile.

Il legislatore ha disposto, con riferimento al caso in questione, che:

Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria, chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.

Il legislatore non ha stabilito le modalità di notifica del verbale in caso di assenza del condomino in assemblea, se non l’indicazione della data certa della comunicazione della deliberazione.

Tuttavia:

La comunicazione ai condomini assenti della delibera dell’assemblea condominiale al fine del decorso del termine decadenziale di impugnativa davanti all’A.G., di cui all’art.1137 comma 2° c.c., deve ritenersi avvenuta quando il condomino assente abbia acquisito piena conoscenza del verbale di assemblea e ne abbia potuto apprendere il contenuto intrinseco in maniera adeguata alla tutela delle sue ragioni.

cfr. Cass. civ. 14.05.2018 n. 11606; Cass. civ. n. 16081/2016; Cass. civ. sez. II Sent. n. 1716 del 5.05.75

Indubbiamente, con riferimento alla notifica della convocazione, l’art. 66 delle disp. att. c.c. ha previsto che:

L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno , deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell’ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ex art.1137 c.c. su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.

Pacificamente, con riferimento al caso in oggetto, l’interpretazione indicata dal legislatore è finalizzata a definire la certezza della comunicazione, in termini di data, orario e luogo, in cui la stessa si assume sia stata notificata sia con riferimento alla convocazione della assemblea, sia con riferimento alla notifica nei termini indicati dall’art. 1137 c.c. comma 2°.

Pertanto è opportuno precisare, con riferimento al caso in esame, che secondo la giurisprudenza, la disposizione ex art. 1137 c.c., comma 2°:

Deve essere estesa in via analogica anche alla comunicazione del verbale di assemblea: ma ciò solo al fine di avere contezza circa la data di ricevimento del suddetto documento da parte dell’assente. Infatti, se è vero che quest’ultimo ha trenta giorni di tempo per impugnare la votazione, al fine di verificare il rispetto di tale termine è necessario avere certezza del giorno in cui questi ha avuto in mano il verbale. E di certo un semplice messaggio e-mail o WhatsApp non fa prova della data di ricezione.

Sent. Tribunale di Napoli n. 12101/25

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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L’articolo Comunicazione del verbale assembleare di condominio tramite WhatsApp proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.

Pubblicato il
16 Marzo 2026

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