
Le situazioni di morosità in condominio possono comportare conseguenze spiacevoli, come l’interruzione dei servizi, pertanto l’amministratore ha il dovere di fornire i nominativi dei condòmini morosi ai creditori che ne fanno richiesta.
Una delle problematiche più diffuse in ambito condominiale è quella relativa ai condòmini morosi, ovvero quei proprietari che non pagano le quote condominiali entro i termini previsti, creando una serie di problemi relativi alla gestione delle parti comuni.
A tal proposito, è però opportuno approfondire un aspetto che riguarda la morosità, ovvero chi si deve occupare di comunicare i nominativi dei morosi ai fornitori in caso di bollette che restano insolute. A questa perplessità, la legge fornisce una risposta chiara e diretta. Difatti, l’art. 63 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie stabilisce che:
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
Ciò significa che l’amministratore di condominio deve comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo richiedono, l’elenco dei nominativi dei dati relativi ai condòmini morosi. L’elenco, oltre ai dati (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo), dovrà contenere anche gli importi dovuti da ciascuno dei morosi con i rispettivi millesimi di competenza.
Il diritto del creditore di conoscere i dati dei condòmini morosi rimane circoscritto alle quote che riguardano in modo specifico il credito vantato, perciò non si estende ad altre voci.
L’amministratore di condominio è obbligato a comunicare i nominativi dei morosi, poiché qualora si rifiutasse di comunicare tali nominativi ai creditori, può essere citato in giudizio, dagli stessi creditori o dagli altri condòmini, in modo da ottenere un provvedimento dal giudice che gli imponga di fornire le informazioni richieste. Difatti, l’omissione dei nominativi da parte dell’amministratore va in contrasto con quanto stabilito dal citato art. 63 disp. att. c.c. e in contrasto con l’obbligo di cooperazione, poiché danneggia il creditore, impossibilitato a procedere all’esecuzione nei confronti dei singoli condòmini.
La comunicazione dei nominativi dei soggetti morosi apre la questione legata alla possibile violazione della privacy, ma in questo caso non vi è alcuna violazione, proprio perché l’obbligo di cooperazione a carico dell’amministratore di condominio con i terzi creditori, è stabilito e regolato dalla legge, che chiaramente impone di agire in modo corretto e trasparente.
Il Garante per la Protezione dei Dai Personali ritiene che in casistiche del genere non sussiste il vincolo di riservatezza, purché i dati comunicati siano pertinenti e finalizzati a identificare i condomini morosi e a determinare le relative quote dovute.
In tal senso, una condizione importante è che siano i creditori ad effettuare esplicitamente tale richiesta, per permettere all’amministratore di poter agire, di conseguenza, inviando l’elenco richiesto, visto che non può effettuare tale comunicazione di sua iniziativa. In questo modo, il condomino moroso non può appellarsi alla privacy, poiché l’amministratore agisce secondo quanto stabilito dalla legge.
Per i creditori conoscere i nominativi dei condòmini morosi è fondamentale, poiché è il primo passo per poter recuperare le somme dovute, inoltre è un modo per tutelare i condomini che sono in regola con i pagamenti, poiché, come stabilito dall’art. 63 disp. att. c.c.
I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini.
Ciò detto, quindi, questo passaggio è indispensabile per qualsiasi fornitore e se l’amministratore non adempie al proprio dovere, nascondendo l’identità dei morosi, danneggia sia il fornitore e sia i condòmini in regola con le quote da versare, i quali rischierebbero di subire azioni legali ingiuste.
Deborah Maria Foti
Ufficio Stampa ANAPI
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L’articolo Condòmini morosi: chi deve comunicare i nominativi ai fornitori? proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.
