
Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda gli adempimenti dell’amministratore di condominio riguardo le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate dei lavori effettuati nel 2025.
L’ASSOCIATO CHIEDE
“Gentile Associazione,
vorrei chiedere un parere riguardo la seguente situazione. In un condominio da me gestito, alcuni dei condòmini, prima di ricevere la certificazione per la detrazione fiscale relativa a lavori straordinari effettuati nel 2025, mi chiedono di inviare loro un modulo in cui possono dichiarare se si tratta di abitazione primaria o secondaria.
In base a ciò che mi è stato comunicato, invece, sono io stesso, in qualità di amministratore di condominio, a dover comunicare al commercialista questo dato, senza inviare alcun modulo ai condòmini. Pertanto, chiedo, come bisogna procedere in questo caso?”
L’ASSOCIATO CHIEDE
Preg.mo associato,
così come indicato dall’Agenzia delle Entrate, nel provvedimento Prot. n. 50559/2026, rubricato “Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali”, in relazione alle spese sostenute nell’anno 2025 e 2026, come da Legge 30 dicembre 2025, n. 199, in caso di lavori di ristrutturazione, la percentuale di detrazione è stabilita in misura fissa per tutti gli interventi agevolati, pari al 50% delle spese sostenute per l’abitazione principale e 36% per le spese sostenute per l’abitazione secondaria dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare.
Con riferimento alle comunicazioni dei lavori effettuati per l’anno 2025, ovvero le comunicazioni riguardanti le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali, l’amministratore di condominio può indicare, in via sperimentale, l’informazione attinente al requisito dell’abitazione principale dell’unità immobiliare. Come tale “per il primo anno di applicazione, ossia per il periodo d’imposta 2025, la trasmissione di questa informazione da parte dell’amministratore è comunque facoltativa.”
A parere dello scrivente, l’indicazione della abitazione principale o secondaria dovrebbe rientrare esclusivamente nel rapporto tra l’Agenzia delle Entrate e il contribuente in relazione ai rapporti che attengono le imposte ed in generale l’Ente pubblico e in relazione ai servizi offerti come nel caso, ad esempio della “TARI”.
L’amministratore di condominio è chiamato ad occuparsi delle parti comuni ex. art. 1117 c.c. in qualità di mandatario e dei lavori straordinari, come nel caso delle comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.
Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia
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L’articolo Lavori di ristrutturazione e comunicazioni all’anagrafe tributaria: nuove disposizioni normative e fiscali proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.
