
Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda la richiesta di accesso al registro di anagrafe condominiale e i profili applicativi in materia di privacy.
L’ASSOCIATO CHIEDE
“Gentile Associazione,
vorrei chiedere un’informazione riguardante la consegna dell’anagrafica condominiale ad uno dei condòmini. Nello specifico, il condòmino richiede anche i numeri di telefono e gli indirizzi PEC degli altri condòmini.
Tali dati sono considerati sensibili e, pertanto, soggetti alle normative vigenti relative alla tutela dei dati personali?”
L’ESPERTO RISPONDE
Preg.mo associato,
con riferimento al caso in questione, è opportuno distinguere la differenza tra dati personali e dati sensibili. Il Garante della Privacy ha definito che sono “dati personali le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, etc.
Particolarmente importanti sono:
- i dati che permettono l’identificazione diretta – come i dati anagrafici (ad esempio: nome e cognome), le immagini, ecc. – e i dati che permettono l’identificazione indiretta, come un numero di identificazione (ad esempio, il codice fiscale, l’indirizzo IP, il numero di targa);
- i dati rientranti in particolari categorie: si tratta dei dati c.d. sensibili, cioè quelli che rivelano l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l’appartenenza sindacale, relativi alla salute o alla vita sessuale. Il Regolamento (UE) 2016/679 (articolo 9) ha incluso nella nozione anche i dati genetici, i dati biometrici e quelli relativi all’orientamento sessuale.
Fatta questa opportuna distinzione, tra le attribuzioni dell’amministratore (ex art. 1130 c.c.) vi è l’obbligo da parte del rappresentante legale del condominio di predisporre e curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari con l’indicazione del codice fiscale e della residenza o domicilio dei singoli proprietari. Trattasi di dati personali nella dicitura indicata dal Garante della Privacy, escludendo i dati non pertinenti come i dati sensibili del singolo proprietario. Pertanto, l’amministratore può accedere e richiedere esclusivamente i dati pertinenti, ovvero i dati personali indicati per le finalità richieste in materia condominiale.
Anche se non specificato nel quesito, tutto farebbe presuppore la volontà di richiesta da parte del condomino/i dell’autoconvocazione assembleare.
Tuttavia
in caso di autoconvocazione dell’assemblea ex art 66 disposizioni att. c.c. i condòmini, già titolari, svolgono un trattamento dei dati personali in proprio. Di conseguenza, l’amministratore non può vietare l’accesso al Registro dell’anagrafe condominiale a un condòmino invocando il diritto alla privacy, poiché l’accesso è sempre consentito ai partecipanti del condominio. Ne rileva sul punto la mancata giustificazione all’accesso, per quanto già sopra rilevato atteso il diritto di accesso senza l’onere di specificare le ragioni della richiesta finalizzata a prendere visione o estrarre copia dai documenti, purché l’esercizio di tale facoltà non risulti di ostacolo all’attività di amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza e non si risolva in un onere economico per il condominio, dovendo i costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condomini richiedenti.
Cass. civ., Sez. II, 29/11/2001, n. 15159
Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia
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L’articolo Dati personali e dati sensibili: l’anagrafe condominiale ed i profili applicativi del Garante della Privacy proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.
