
Quando l’assemblea condominiale viene chiamata a deliberare l’avvio di una causa contro uno dei condòmini, si pone il problema relativo alla sua convocazione assembleare e alla sua eventuale partecipazione alla decisione. Approfondiamo di seguito la tematica.
In condominio può capitare che i rapporti tra proprietari non siano sempre pacifici a causa di problematiche legate ad esempio alla gestione degli spazi comuni, alle spese condominiali o al rispetto del regolamento. In casi di questo tipo, può accadere che il condominio debba agire legalmente contro uno o più condòmini, ad esempio in caso di morosità per il mancato pagamento delle quote condominiali o per comportamenti che vanno in contrasto con il regolamento condominiale.
In situazioni di questo genere emerge una questione giuridica particolare, ovvero quella legata al diritto di partecipazione alle assemblee condominiali. In particolare è importante chiarire se il condomino contro il quale il condominio vuole avviare un’azione legale debba essere convocato all’assemblea chiamata a deliberare l’inizio della causa, oppure se trovandosi in questa posizione, possa essere escluso dall’assemblea.
Come sappiamo, l’assemblea è l’organo deliberativo del condominio, pertanto, in linea generale, tutti i condòmini hanno diritto ad essere convocati e a partecipare alle decisioni che riguardano la gestione dell’edificio, ai sensi degli articoli 1136 c.c. e 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, i quali stabiliscono i principi che regolano la convocazione e la validità delle delibere assembleari.
Negli ultimi anni la giurisprudenza ha più volte affrontato questa tematica, consolidando un’importante eccezione a questa regola, secondo cui il condomino destinatario di una futura azione giudiziaria può essere escluso dall’assemblea chiamata a deliberare tale decisione. Il motivo di questo orientamento è che, rispetto a una deliberazione così specifica, il condomino non agirebbe nell’interesse comune del condominio, ma avrebbe un interesse chiaramente opposto.
A tal proposito, per comprendere al meglio la tematica, è necessario partire dai poteri attribuiti all’amministratore di condominio e distinguere le ipotesi in cui può agire autonomamente da quelle in cui, invece, è necessaria una delibera assembleare.
Secondo gli articoli 1130 e 1131 del codice civile, l’amministratore di condominio gode del potere della rappresentanza del condominio, anche in ambito processuale e ciò significa che può agire autonomamente, quindi anche senza previo consenso assembleare. L’esempio più frequente riguarda il recupero delle spese condominiali non pagate, difatti, l’art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile permette all’amministratore di condominio di ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo contro il condomino moroso. In casi di questo genere l’azione giudiziaria rientra tra i poteri ordinari dell’amministratore di condominio, proprio per questo motivo non è richiesto il consenso assembleare.
Vi sono, però, dei casi legati ad alcuni tipi di controversie che l’amministratore non può gestire in modo autonomo e ciò accade, ad esempio, quando le liti riguardano questioni più complesse, come:
- nelle azioni reali;
- nelle liti che incidono sui diritti di proprietà dei singoli condòmini;
- nelle cause di particolare rilevanza economica;
- nelle liti che implicano valutazioni discrezionali dell’assemblea.
Tornando alla tematica trattata, la Corte di Cassazione ha chiarito in varie sentenze che il condomino contro cui il condominio intende avviare un’azione legale, si trova chiaramente in una posizione diversa rispetto agli altri condòmini, ovvero una situazione di contrapposizione rispetto al condominio. Pertanto, quando l’amministratore convoca l’assemblea per deliberare l’autorizzazione ad avviare una controversia, il condomino destinatario della futura causa resta escluso, perciò non deve essere convocato e non potrà partecipare alla votazione.
Inoltre, è bene chiarire che situazioni di questo genere non rientrano nel normale conflitto di interessi, poiché il conflitto di interessi presuppone che uno stesso soggetto sia titolare contemporaneamente di due interessi potenzialmente incompatibili, ovvero un interesse personale e uno legato alla funzione che ricopre all’interno del condominio, ad esempio nel caso in cui un condomino svolga anche l’incarico di amministratore. In questi casi il condomino può partecipare all’assemblea e può votare.
Diverso è il caso in cui il condominio vuole agire legalmente contro un condomino, poiché in questo caso non vi è una semplice divergenza interna di interessi, ma si ha proprio una contrapposizione tra le due parti.
A tal proposito, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3192 del 2 febbraio 2023, evidenziando questo aspetto, ha stabilito che il condomino interessato non ha diritto a partecipare all’assemblea, non può votare in merito alla delibera, non viene conteggiato nei quorum assembleari e non può impugnare la deliberazione, poiché non assume la posizione di assente, dissenziente o astenuto.
Ad ogni modo, il condomino interessato potrà comunque difendersi in giudizio e potrà contestare davanti al giudice le pretese del condominio.
In conclusione, l’esclusione del condomino interessato, secondo la giurisprudenza, è necessaria per tutelare la corretta formazione della volontà assembleare, poiché la sua partecipazione potrebbe ostacolare la decisione dell’assemblea, condizionare il raggiungimento del quorum o comunque influenzare la discussione.
Deborah Maria Foti
Ufficio Stampa ANAPI
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L’articolo Condominio e azione legale contro un condomino: regole su convocazione e partecipazione all’assemblea proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.
