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Ripostiglio sul balcone: quando è necessario il permesso di costruire?
Ripostiglio sul balcone

Prima di realizzare un ripostiglio sul balcone o sul terrazzo è necessario comprendere se l’intervento rientra nell’edilizia libera o se è necessario il permesso di costruire. Approfondiamo di seguito la tematica.

Uno dei problemi riscontrati da coloro che vivono in appartamento è quello relativo allo spazio, poiché, come ben sappiamo, lo spazio in casa non sempre è sufficiente. Proprio per questo motivo, molto spesso, balconi e terrazzi non vengono utilizzati solo come aree sterne, ma anche come luoghi in cui sistemare attrezzi, oggetti ingombranti o prodotti per la pulizia. A tal proposito, infatti, sono sempre più frequenti gli interventi finalizzati a creare dei piccoli vani chiusi o delle piccole strutture di deposito, come ad esempio dei ripostigli.

A tal proposito, è importante chiarire se è possibile costruire un ripostiglio sul balcone o sul terrazzo senza richiedere il permesso di costruire, poiché spesso il timore è quello di commettere un abuso edilizio e ricevere successivamente un ordine di demolizione. Per evitare situazioni così spiacevoli è, quindi, necessario comprendere la normativa di riferimento, poiché non tutte le strutture su balconi e terrazzi vengono considerate allo stesso modo dalla normativa edilizia.

I giudici amministrativi hanno più volte chiarito che ciò che è importante in casi del genere non è solo la presenza fisica della struttura, ma la sua effettiva incidenza urbanistica. Ciò significa che una struttura di dimensioni contenute, destinata a funzione accessoria e priva di autonomia abitativa, può rientrare nell’edilizia libera, poiché non comporta un aumento importante della volumetria dell’immobile, pertanto non necessita di permesso di costruire. Così come, un vano tecnico o un armadio esterno, trattandosi di strutture facilmente rimovibili e che non comportano opere murarie rilevanti, non possono essere assimilati a delle nuove costruzioni.

Diverso è il caso in cui l’intervento richieda la trasformazione di un balcone che viene chiuso stabilmente con pareti, infissi o murature, tali da creare un ambiente utilizzabile come prolungamento dell’abitazione. In casi di questo tipo, l’opera comporta una trasformazione edilizia rilevante, poiché determina un aumento della superficie in termini di volume e una modifica della sagoma dell’edificio, elementi che generalmente richiedono il permesso di costruire. Difatti, se si realizza un intervento di questo tipo, si entra nell’ambito della “nuova costruzione” o della “ristrutturazione edilizia pesante”, così come stabilito dall’art. 3 del DPR 380/2001.

Pertanto, anche se vengono usati pannelli leggeri o vetrate scorrevoli, lo spazio diventa comunque un volume chiuso e autonomamente utilizzabile, pertanto necessita del permesso di costruire. A tal proposito, negli ultimi anni, con la diffusione delle VEPA (Vetrate Panoramiche Amovibili), si è creata un po’ di confusione. Le VEPA rientrano nell’edilizia libera, ai sensi dell’art. 6 del DPR 380/2001, purché rispettino determinate condizioni.

Secondo la normativa, le VEPA devono essere totalmente trasparenti, facilmente amovibili e prive di profili che alterino in modo significativo la facciata dell’edificio. Oltretutto, non devono essere utilizzate per trasformare stabilmente il balcone in uno spazio chiuso e abitabile, né comportare la creazione di nuovi volumi, in quanto la loro funzione principale è quella di proteggere dagli agenti atmosferici, migliorare l’efficienza energetica dell’immobile e migliorare l’isolamento acustico.

Ciò significa che se la struttura viene usata per creare uno spazio chiuso permanente, come appunto un ripostiglio, l’intervento può perdere i requisiti dell’edilizia libera e, di conseguenza, richiedere il permesso di costruire.

Un altro aspetto importante è da considerare prima di iniziare lavori di questo genere è il decoro architettonico, quindi l’aspetto estetico dell’edificio. Una struttura visibile dall’esterno, soprattutto in ambito condominiale, potrebbe alterare il decoro architettonico dell’edificio e, di conseguenza, diventare motivo di contestazione da parte degli altri condòmini.

Per evitare situazioni spiacevoli è importante verificare non solo le normative urbanistiche comunali, ma anche il regolamento condominiale, che potrebbe prevedere clausole specifiche. Inoltre, è importante verificare anche l’eventuale presenza di vincoli storici o paesaggistici, poiché in alcune aree, soprattutto nei centri storici o negli edifici sottoposti a tutela, anche interventi apparentemente di lieve entità possono richiedere delle autorizzazioni specifiche.

Indubbiamente, per evitare qualsiasi tipo di problema e sfruttare comunque gli spazi esterni, è sempre consigliabile scegliere soluzioni meno invasive, come armadi o prefabbricati da esterno, in quanto, elementi di questo tipo vengono solitamente considerati dei semplici arredi.

Ad ogni modo, prima di iniziare qualsiasi tipo di intervento è sempre opportuno verificare preventivamente le norme urbanistiche comunali e interfacciarsi con un tecnico qualificato, in modo da evitare il rischio di contestazioni future.

Deborah Maria Foti
Ufficio Stampa ANAPI

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L’articolo Ripostiglio sul balcone: quando è necessario il permesso di costruire? proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.

Pubblicato il
30 Maggio 2026

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