
Per non perdere il diritto alla detrazione fiscale ottenuta nel caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, i contribuenti che hanno effettuato lavori agevolabili su immobili e condomini, devono conservare tutta la documentazione necessaria.
Negli ultimi anni moltissimi contribuenti hanno effettuato lavori su immobili e condomini grazie alla possibilità di fruizione delle agevolazioni fiscali come il superbonus, il bonus ristrutturazioni, l’ecobonus, il sismabonus e il bonus barriere architettoniche.
A tal proposito, per non perdere il diritto alla detrazione fiscale è necessario conservare tutta la documentazione che ne dimostri la spettanza, poiché, anche a distanza di tempo, l’Agenzia delle Entrate può richiedere la documentazione per effettuare le relative verifiche.
L’obbligo di conservazione della documentazione, che riguarda tutte le detrazioni fiscali derivanti da bonus edilizi, deve essere rispettato anche se l’agevolazione non è più in vigore o è stata modificata. I bonus edilizi interessati da tale obbligo sono: bonus ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus, superbonus, bonus barriere architettoniche, bonus facciate, bonus mobili e bonus verde.
Anche se alcuni di questi bonus non sono più attivi, i relativi benefici fiscali continuano a poter essere oggetto di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Tra i principali documenti da conservare, in quanto rappresentano la base di qualsiasi controllo fiscale, vi sono le fatture emesse dai professionisti o dalle imprese coinvolti nei lavori. Attraverso le fatture, infatti, è possibile individuare l’ammontare delle spese sostenute e la natura dell’intervento effettuato.
Oltre alle fatture, è necessario conservare le ricevute dei pagamenti effettuati, proprio perché per la maggior parte dei bonus edilizi, i versamenti devono essere effettuati tramite bonifico postale o bancario “parlante”, ovvero è importante che risultino il riferimento normativo dell’agevolazione, la Partita IVA o il codice fiscale del destinatario del bonifico e il codice fiscale del soggetto beneficiario dell’agevolazione. I documenti citati sono necessari per attestare la tracciabilità delle spese sostenute.
Nel caso in cui i lavori riguardino le parti comuni di un condominio, oltre ai documenti ordinari, è importante che il condomino beneficiario della detrazioni conservi la certificazione rilasciata dall’amministratore di condominio in cui devono risultare le spese sostenute dal condominio, la quota relativa a ogni singolo proprietario e l’ammontare della detrazione spettante.
Nei cosiddetti condomini minimi, quindi quelli privi di amministratore, è necessario predisporre una dichiarazione sostitutiva che contenga i dati identificativi dell’edificio, la descrizione dei lavori effettuati e gli estremi catastali delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Inoltre, è sempre consigliabile conservare anche le delibere condominiali, i documenti relativi alla ripartizione delle spese, i prospetti di pagamento e gli eventuali accordi tra condòmini.
Un altro aspetto che può essere soggetto ai controlli del Fisco riguarda la regolarità amministrativa degli interventi, pertanto è importante conservare tutti i titoli edilizi richiesti dalla normativa, come CILA, SCIA, permesso di costruire, eventuali autorizzazioni paesaggistiche o i nulla osta previsti da normative speciali.
La documentazione elencata riguarda tutti gli interventi in cui viene richiesto un titolo abilitativo, mentre quando l’intervento rientra nell’edilizia libera, non richiede alcun titolo abilitativo, ma è necessario predisporre una dichiarazione sostitutiva nella quale vengono indicati la natura dei lavori e la data di avvio degli stessi, ai sensi del DPR n. 445/2000.
Un altro aspetto da considerare è la comunicazione all’ASL, prevista dall’art. 99 del D.lgs. n. 81/2008, da effettuare prima dell’inizio dei lavori nei casi previsti dalla normativa sulla sicurezza dei cantieri. La mancata comunicazione all’ASL, nei casi previsti dalla normativa, può incidere sul diritto alle agevolazioni fiscali.
Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali legate all’efficienza energetica e alla sicurezza strutturale, come ecobonus, superbonus e sismabonus, prevedono una documentazione aggiuntiva più tecnica e articolata.
Nello specifico per l’ecobonus, è necessario conservare la scheda descrittiva dell’intervento inviata all’ENEA, la ricevuta dell’invio telematico, il codice identificativo attribuito dal sistema e le asseverazioni predisposte dai tecnici abilitati.
Per gli interventi antisismici occorre conservare i progetti depositati presso gli uffici competenti, le asseverazioni inerenti alla classe di rischio dell’edificio e le attestazioni di conformità degli interventi eseguiti.
Per quanto concerne il superbonus, oltre ai documenti previsti per ecobonus e sismabonus, è necessario conservare gli APE (attestati prestazioni energetica), le asseverazioni relative al miglioramento energetico dell’edificio e quelle relative agli interventi antisismici, il visto di conformità (nei casi previsti dalla normativa) e ulteriori documenti richiesti dalla normativa applicabile.
Per il bonus barriere architettoniche occorre conservare la documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni tecniche previste dal D.M. n. 236/1989.
In merito alla durata della conservazione della documentazione, il termine deve essere calcolato tenendo conto dell’ultima dichiarazione dei redditi nella quale viene utilizzata una quota della detrazione, perciò è opportuno conservare tutti i documenti almeno fino alla scadenza dei termini di accertamento relativi all’ultima rata della detrazione.
In conclusione, la presenza di una documentazione completa e corretta riduce il rischio di eventuali problemi e contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate in caso di controlli, pertanto è bene raccogliere fin dall’inizio tutti i documenti e organizzarli in modo da poter dimostrare la legittimità delle agevolazioni fiscali ottenute.
Deborah Maria Foti
Ufficio Stampa ANAPI
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L’articolo Bonus edilizi e documentazione da conservare in caso di controlli fiscali proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.
