
L’installazione di un ascensore esterno in condominio è finalizzata a migliorare l’accessibilità dell’edificio, ma è importante rispettare le normative vigenti in ambito condominiale, tecnico e urbanistico.
Sempre più spesso, nei condomini non dotati di impianti elevatori e costruiti diversi anni fa, una delle soluzioni adottate per migliorare il comfort abitativo è l’installazione di un ascensore esterno. Tale impianto consente chiaramente di eliminare o ridurre le barriere architettoniche e favorire l’accessibilità per persone con disabilità, anziani e famiglie con bambini.
Nel caso in cui gli spazi interni di un edificio non consentano l’inserimento di un impianto elevatore, oppure nei casi in cui un intervento di questo genere risulterebbe troppo invasivo, l’installazione di un ascensore esterno è l’alternativa più efficace, anche se la realizzazione di un impianto di questo tipo richiede una serie di verifiche tecniche, valutazioni condominiali e autorizzazioni amministrative.
Sostanzialmente, la scelta tra un impianto elevatore interno e uno esterno, dipende principalmente dalle caratteristiche dell’edificio. Indubbiamente, un ascensore interno potrebbe richiedere importanti modifiche agli spazi comuni o al vano scale, l’ascensore esterno, invece, sicuramente è più semplice da installare in edifici già esistenti, ma può avere un maggiore impatto sulla facciata, quindi sull’estetica dell’edificio e, specie nei centri storici o nelle zone sottoposte a tutela paesaggistica, può necessitare di specifiche autorizzazioni.
Un ascensore esterno viene solitamente installato tramite una struttura autonoma che viene collegata ai vari piani dell’edificio mediante passarelle o accessi dedicati. Tra i vantaggi di questa struttura vi è sicuramente una riduzione degli interventi sulle parti interne dell’edificio, un miglioramento dell’accessibilità dell’immobile e, inoltre, le tempistiche di realizzazione sono spesso più rapide rispetto a quelle richieste dall’installazione di un ascensore interno.
Nel caso in cui l’ascensore fosse destinato all’utilizzo di tutti i condòmini, tale intervento rappresenta un’innovazione delle parti comuni, così come stabilito dall’art. 1120 del codice civile. L’installazione di un ascensore può, però, godere di una maggioranza ridotta, in virtù della sua finalità di eliminazione delle barriere architettoniche.
Difatti, in casi di questo genere è necessaria una deliberazione assembleare approvata dalla maggioranza dei partecipanti alla riunione che rappresentino almeno i 500 millesimi del valore dell’edificio. Inoltre, ai sensi dell’art. 1123 del codice civile, le spese per l’intervento vengono suddivise tra tutti i condòmini in base ai millesimi di proprietà.
Tuttavia, qualora l’opera sia suscettibile di utilizzo separato o sia stata giudicata voluttuaria, i condòmini non interessati possono scegliere di non partecipare alla spesa, rinunciando all’utilizzo dell’impianto pur mantenendo la possibilità di aderire successivamente versando la quota spettante, così come stabilito dall’art. 1121 del codice civile.
Sempre riguardo all’installazione di un ascensore, è possibile che vi siano casi in cui è uno solo dei proprietari a voler l’installazione dell’impianto. A tal proposito, la legge prevede, in determinate circostanze, che un singolo condomino possa realizzare un ascensore anche senza il consenso del resto del condominio, coprendo interamente i costi di realizzazione.
Ciò è possibile a patto che il proprietario si serva delle parti comuni ma senza modificarne la destinazione d’uso e senza vietare agli altri condòmini di farne un utilizzo analogo. Inoltre, è importante che l’intervento non comprometta il decoro architettonico, la stabilità o la sicurezza dell’edificio e che non pregiudichi i diritti di veduta e luce degli altri proprietari.
Importante sottolineare che nei casi in cui vi è la presenza di persone con disabilità o anziani, la tutela di queste categoria e la conseguente necessità dell’eliminazione delle barriere architettoniche, sono aspetti tutelati dall’ordinamento giuridico che tende a privilegiare il diritto all’accessibilità rispetto ad altre esigenze condominiali.
Riguardo alle autorizzazioni edilizie necessarie per procedere con l’installazione di un ascensore esterno, nella maggior parte dei casi è richiesta la SCIA, salvo che l’opera non modifichi in modo sostanziale i volumi e la sagoma dell’edificio, poiché in presenza di interventi così rilevanti è necessario il permesso di costruire. Qualora, invece, si procedesse con l’installazione di un impianto di dimensioni ridotte, come ad esempio i mini-ascensori, potrebbe essere sufficiente anche la CILA.
In ogni caso se l’impianto fosse visibile dalla strada o si trovasse in edifici siti nei centri storici o in zone sottoposte a vincoli paesaggistici, potrebbero essere necessarie delle ulteriori autorizzazioni da parte del Comune o della Soprintendenza.
Prima di procedere con l’avvio dei lavori è indispensabile una valutazione tecnica da parte di professionisti qualificati, poiché è indispensabile verificare la compatibilità strutturale dell’impianto con l’edificio esistente, la tipologia di ascensore più adatta, il collegamento ai diversi piani e gli spazi a disposizione per la torre esterna, nonché il rispetto delle norme di sicurezza vigenti.
Dopo aver effettuato l’installazione dell’impianto, sarà necessario procedere al collaudo da parte di un ente certifico, secondo la normativa europea vigente.
In merito alle agevolazioni disponibili per l’installazione di un ascensore finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche, è possibile valutare: l’IVA agevolata al 4% se l’intervento è a favore di persone con disabilità certificata, le detrazioni fiscali previste dal Bonus Ristrutturazioni, gli eventuali contributi comunali o regionali a fondo perduto e gli incentivi locali destinati a migliorare l’accessibilità negli edifici.
Concludendo, l’ascensore esterno è sicuramente una soluzione efficace per migliorare l’accessibilità e rendere l’edificio più funzionale, tuttavia la fattibilità dell’intervento dipende da vari aspetti tecnici, urbanistici e condominiali, proprio per questo motivo è importante una corretta progettazione e un’adeguata verifica delle normative e dei diritti degli altri condòmini.
Deborah Maria Foti
Ufficio Stampa ANAPI
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L’articolo Ascensore esterno in condominio: normativa, autorizzazioni e limiti da rispettare proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.
