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Le colonie feline in ambito condominiale
Le colonie feline in ambito condominiale
anapi risponde

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda le normative che regolano le colonie feline in contesti condominiali.

L’ASSOCIATO CHIEDE

“Gentile Associazione,

vorrei sottoporre alla vostra attenzione la seguente situazione. In un condominio uno dei condòmini ha l’abitudine di dare del cibo ad alcuni gatti randagi nel sottoscala esterno al condominio. Il sottoscala, pur esterno allo stabile, rientra tra gli spazi comuni condominiali.

A tal proposito, alcuni dei condòmini lamentano che il condomino interessato non si occupa di lasciare tale spazio pulito, pertanto, accogliendo la richiesta degli altri condòmini per discutere di questa situazione, ho convocato un’assemblea, ma vorrei sapere se l’assemblea può vietare al condomino di continuare a dare del cibo ai gatti randagi negli spazi comuni condominiali.”

L’ESPERTO RISPONDE

Preg.mo associato,

la questione in esame richiede una verifica degli obblighi di legge in materia di tutela degli animali nella figura strutturata delle colonie feline.

Premesso che i felini in questione non sono di proprietà di nessun condomino, non si può che presuppore, che il Comune resti l’unico proprietario degli animali liberi sul proprio territorio. Pertanto, è necessario tutelare i gatti in questione con l’istituzione di una colonia felina, individuare un referente di colonia previa presentazione alla ASL territorialmente competente della richiesta di riconoscimento della colonia felina, nonché, così come indicato dall’art. 8 Legge n. 281/91: “I gatti che vivono in libertà devono essere sterilizzati dall’autorità sanitaria competente per il territorio e riammessi nel loro gruppo.”

Come tale, fatte queste opportune premesse, l’art. 1102 c.c., comma 1, stabilisce che:

Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.

Orbene, a parere dello scrivente, non costituisce un comportamento in violazione degli obblighi ex art. 1102 c.c. impiegare uno spazio del sottoscala esterno del condominio per nutrire i gatti in questione. Né tantomeno è limitato l’uso dello spazio del sottoscala e la sua destinazione in quanto non essendo gli animali di proprietà del condomino non deve modificare o mutare il titolo del suo possesso sulla parte interessata.

Pertanto, salvo particolari restrizioni del regolamento di condominio, nel rispetto degli obblighi indicati dalla legge n. 281/91, è possibile individuare uno spazio condominiale qualificato come “colonia felina”,  previa registrazione della colonia stessa su domanda del privato condomino o delle associazioni di riferimento, anche se è sempre possibile, previa richiesta all’Asl competente per territorio, chiedere di spostare una colonia felina da un luogo privato accessibile al pubblico, incluso un condominio, per motivi igienico-sanitari.

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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L’articolo Le colonie feline in ambito condominiale proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.

Pubblicato il
8 Giugno 2026

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