Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda il mandato condominiale dell’amministratore e il relativo compenso per l’attività svolta.
L’ASSOCIATO CHIEDE
“Gentile Associazione,
vorrei chiedere alcuni chiarimenti relativamente al mandato condominiale ed al compenso dell’amministratore al fine di poter fornire al condominio un preventivo in linea con gli obblighi di legge.”
L’ESPERTO RISPONDE
Preg.mo associato,
il regime applicativo, con riferimento al caso in oggetto, richiede la disamina delle norme sul mandato con particolare attenzione alla disciplina dell’equo compenso delle prestazioni professionali.
L’art.1704 del codice civile, rubricato “Mandato con rappresentanza”, dispone che se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome e per conto del mandante, si applicano anche le norme del libro IV capo VI del titolo II di questo libro, ossia in materia di rappresentanza.
Inoltre, l’art. 1703 del codice civile dispone che il mandato è il contratto con quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra, ossia del mandante attraverso delibera di nomina dell’amministratore ai sensi dell’art. 1129 c.c. in combinato disposto dell’art. 1136, 4 comma del codice civile, premesso che l’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta. (art. 1129, comma 14)
La lettura degli articoli richiamati deve essere riassunta all’interno della legge n. 49 del 21 aprile 2023 con entrata in vigore in data 20/05/2023.
L’art.1 della presente legge dispone che: “Per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:
a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
c) per i professionisti di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 7 dell’articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.
Nella legge 4 del gennaio 2013 rientrano gli amministratori di condominio in quanto “professione non organizzata in ordini o collegi, di seguito denominata professione, intesa quale attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o, comunque, con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art.2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.” (art. 1, comma 2, legge 4/2013)
Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia
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L’articolo Il mandato condominiale ed i presupposti applicativi della disciplina dell’equo compenso proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.