Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda le normative che regolano lo scioglimento del condominio.
L’ASSOCIATO CHIEDE
“Gentile Associazione,
avrei bisogno di un chiarimento. Ho fatto un preventivo per un complesso di scale in un unico edificio, in cui ogni scala ha un ingresso separato. Una di queste scale vorrebbe separarsi dal resto del condominio e non è dato sapere se il riscaldamento o altri servizi siano in comune.
Quali sono i requisiti essenziali per richiedere lo scioglimento del condominio? Specifico, inoltre, che Il condominio in oggetto ha un solo numero civico e le scale sono contraddistinte da lettere.”
L’ESPERTO RISPONDE
Preg.mo associato,
l’ipotesi relativa allo scioglimento del condominio è contemplata dagli artt. 61 e 62 disp. att. c.c., in ordine agli artt. 1117 c. c. e seguenti del codice civile, i quali, al primo comma, dispongono che, qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto ed i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato.
Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell’art. 1136 c.c., ossia la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio.
La giurisprudenza, con riferimento alle disposizioni richiamate, conferma che:
Il tenore della norma, riferito all’espressione “edifici autonomi”, esclude di per sé che il risultato della separazione si concreti in una autonomia meramente amministrativa, giacché, più che ad un concetto di gestione, il termine “edificio” va riferito ad una costruzione, la quale, per dare luogo alla costituzione di più condomini, deve essere suscettibile di divisione in parti distinte, aventi ciascuna una propria autonomia strutturale, indipendentemente dalle semplici esigenze di carattere amministrativo.
Cass. 14.10.2014 n. 21686
Pertanto, la sola estensione che può consentirsi a tale interpretazione è quella prevista dall’articolo 62 citato, con riferimento alle parti comuni dell’edificio, per la quale la separazione è ammessa, anche se le parti, servizi e pertinenze sono destinate stabilmente all’edificio e alla conservazione del medesimo.
Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia
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L’articolo Quando si può sciogliere un condominio? Applicazioni normative e giurisprudenza a confronto proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.