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Installazione fibra ottica: obblighi normativi e spazi condominiali

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda gli obblighi normativi inerenti all’installazione di un impianto multiservizio in fibra ottica in condominio.

L’ASSOCIATO CHIEDE

“Gentile Associazione,

vorrei chiedere un chiarimento. Ho ricevuto una richiesta di accesso ad un condominio da parte di un’azienda che dovrebbe installare gli apparati per la connessione con fibra ottica.

Da quel che mi è stato riferito, la ditta ha già effettuato i sopralluoghi e determinato gli interventi da effettuare. A tal proposito, il condominio ha facoltà di rifiutare i lavori oppure la ditta può entrare nella proprietà condominiale e fare le installazioni senza autorizzazione?”

L’ESPERTO RISPONDE

Preg.mo associato,

il Decreto Legislativo n° 33 del 15/02/2016, art. 8, in attuazione della direttiva n° 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15/05/2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, ha disposto, con riferimento all’oggetto indicato, che:

I proprietari di unità immobiliari, o il condominio ove costituito in base alla legge, di edifici realizzati nel rispetto di quanto previsto dell’articolo 135-bis del d.P.R.6 giugno, n° 380, o comunque successivamente equipaggiati secondo quanto previsto da tale disposizione, hanno il diritto, ed ove richiestone, l’obbligo, di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso presentate da operatori di rete, secondo termini e condizioni eque e non discriminatorie, anche con riguardo al prezzo. Laddove un condominio anche di edifici esistenti realizzi da sé un impianto multiservizio in fibra ottica e un punto di accesso in conformità a quanto previsto dal precitato articolo 135-bis del d.P.R.6 giugno2001, n° 380, divenendone titolare, ha il diritto ed ove richiesto, l’obbligo, di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso presentate da operatori di rete, secondo termini e condizioni eque e non discriminatorie, anche con riguardo al prezzo. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, gli operatori di rete hanno il diritto di installare la loro rete a proprie spese, fino al punto di accesso.

Pertanto, il condominio non può rifiutarsi di permettere l’accesso ed il passaggio agli operatori di rete finalizzato all’istallazione di un impianto multiservizio in fibra ottica, in quanto rientranti negli obblighi normativi nazionali e comunitari.

Sarà compito dell’amministratore convocare l’assemblea, al fine di individuare e verificare le parti interessate al passaggio della fibra ottica tutelando, nel rispetto degli obblighi indicati, il decoro architettonico.

All’assemblea condominiale spetta l’obbligo di ratificare il provvedimento salvo i presupposti indicati dal comma 5 dell’art. 8, ovvero, se non viene raggiunto l’accordo sull’accesso di cui ai commi 1, 3 e 4 entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta formale d’accesso, ciascuna delle parti ha il diritto di rivolgersi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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L’articolo Installazione fibra ottica: obblighi normativi e spazi condominiali proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.

Pubblicato il
5 Giugno 2023

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