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Innovazioni gravose e voluttuarie: criteri di partecipazione alle spese di esecuzione e manutenzione dell’ascensore
Innovazioni gravose e voluttuarie: criteri di partecipazione alle spese di esecuzione e manutenzione dell’ascensore

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda i criteri di partecipazione alle spese di installazione e manutenzione dell’ascensore nel caso in cui un condomino decida di usufruire dei vantaggi di tale innovazione.

L’ASSOCIATO CHIEDE

“Gentile Associazione,

vorrei chiedere un chiarimento in merito alla seguente situazione. In un condominio composto da 12 unità immobiliari, è stato installato nel 2010 l’ascensore da 7 condomini interessati. Un ottavo condomino intende, però, iniziare ad usufruire dell’ascensore, pertanto è stata predisposta una quota di ingresso.

A tal proposito vorrei chiedere: il costo per la variazione delle tabelle millesimali deve essere gestito dal condominio e addebitato al neo utilizzatore dell’ascensore? Come deve essere considerato in contabilità tale costo, non trattandosi di un costo del condominio? Infine, vorrei anche chiedere se l’amministratore ha diritto ad un compenso extra per tale operazione.”

L’ESPERTO RISPONDE

Preg.mo associato,

il caso di specie rientra nell’ipotesi normativa indicata dall’art. 1121 c.c. in materia di innovazioni gravose e voluttuarie. Il legislatore ha così disposto che:

Qualora l’innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini, che non intendono trarne vantaggio, sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.

Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono, tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera, in proporzione della propria quota e dell’uso dell’impianto (Cass. n° 20902/2010).

Pertanto, il costo della modifica delle tabelle millesimali deve essere assunto da parte del richiedente condomino che vuole partecipare ai vantaggi dell’innovazione.

L’amministratore non ha diritto ad un compenso extra, se non nel rispetto degli obblighi del mandato deliberato dall’assemblea nel rispetto degli obblighi ex. art. 1129 del codice civile.

Le quote d’ingresso e d’uscita devono essere tracciabili sul conto corrente condominiale, con indicazione della causale, al fine di rendere chiara la contabilità condominiale.

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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L’articolo Innovazioni gravose e voluttuarie: criteri di partecipazione alle spese di esecuzione e manutenzione dell’ascensore proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.

Pubblicato il
5 Febbraio 2024

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