Tempo per la lettura: 2 minuti
Convocazione assembleare in materia di Supercondominio e profili soggettivi in materia di prorogatio dell’amministratore condominiale
Convocazione assembleare in materia di Supercondominio e profili soggettivi in materia di prorogatio dell’amministratore condominiale

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda gli adempimenti dell’amministratore in prorogatio di un Supercondominio.

L’ASSOCIATO CHIEDE

“Gentile Associazione,

avrei bisogno alcuni chiarimenti. All’amministratore di un Supercondominio non è stato rinnovato l’incarico durante l’assemblea ordinaria e in tale sede non è stato nominato il nuovo amministratore. A tal proposito, è compito dell’amministratore in prorogatio dover convocare una nuova assemblea per la nomina del nuovo amministratore o questa deve essere convocata dai delegati dei singoli stabili che compongono il Supercondominio?

Proseguendo, per quanto concerne l’amministratore in prorogatio che ha convocato l’assemblea durante la quale è stato deciso di non rinnovare il suo incarico, ma durante la quale non è neanche stato nominato il nuovo amministratore, l’amministratore uscente ha diritto ad un compenso per i mesi in cui è stato l’amministratore per la nuova gestione fino al passaggio di consegna?”

L’ESPERTO RISPONDE

Preg.mo associato,

La disamina del caso di specie richiede l’applicazione normativa degli art. 66 e 67 delle disp. att. al codice civile. Con riferimento all’art. 66 delle disp. att. c.c.:

L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’art. 1135 del Codice, può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. In mancanza dell’amministratore, l’assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.

Dalla lettura del dettato normativo i soggetti attivi che possono convocare l’assemblea sono individuati nella figura dell’assemblea e dell’amministratore. Nulla viene indicato con riferimento ai delegati del Supercondominio o meglio inquadrabili nella figura indicata dall’art. 67 disp. att. c.c., ovvero nella figura dei rappresentanti del Supercondominio, che possono essere convocati dall’amministratore del Supercondominio solo per la gestione ordinaria delle parti comuni o del mandato a più scale del condominio, come stabilito dall’ex. art.1117- bis del codice civile.

Come tale, i rappresentanti nominati per le parti comuni a più edifici non possono convocare l’assemblea del Supercondominio, premesso che gli articoli 66 e 67 sono disposizioni inderogabili, ovvero non possono essere derogate dai regolamenti di condominio.

Con riferimento alla seconda parte del quesito

Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi. (art. 1129 c.c.)

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

Vorresti rimanere sempre aggiornato/a su tutte le novità in materia condominiale?
Iscriviti alla nostra Newsletter settimanale!

The form can be filled in the actual website url.

La materia condominiale è sempre stata la tua passione?

Fai della tua passione il tuo lavoro diventando Amministratore di Condominio con il nostro Corso Online abilitante alla professione!

L’articolo Convocazione assembleare in materia di Supercondominio e profili soggettivi in materia di prorogatio dell’amministratore condominiale proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.

Pubblicato il
26 Febbraio 2024

Potrebbe interessarti