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Obblighi antincendio e detrazioni fiscali
Obblighi antincendio e detrazioni fiscali

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda le detrazioni fiscali destinate alle spese relative agli interventi di prevenzione incendi realizzati in edifici residenziali.

L’ASSOCIATO CHIEDE

Gentile Associazione,

vorrei chiedere un chiarimento in merito alla questione delle spese detraibili. In un condominio da me gestito è necessario provvedere alla messa a norma dell’autorimessa condominiale interrata in previsione del rinnovo Certificato Prevenzione Incendio.

Nello specifico è necessario installare un impianto semaforico e adeguare l’impianto elettrico. A tal proposito vorrei chiedere se tali spese sono detraibili. Inoltre, vorrei sapere se si può portare in detrazione anche il compenso del geometra che si occuperà di coordinare i lavori.

L’ESPERTO RISPONDE

Preg.mo associato,

l’art. 16-bis del testo unico del 22 dicembre 1986 n. 917 rubricato “Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici” di cui alle lettere a) b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, individua i lavori effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117 del codice civile.

L’agevolazione riguarda tutti gli interventi per la messa a norma degli edifici indicati dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 rubricato “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”, ovvero gli interventi effettuati e debitamente dotati di dichiarazione di conformità rilasciato da soggetti abilitati, anche se di entità minima ed indipendentemente dalla categoria di intervento edilizio.

Particolare attenzione deve essere posta con riferimento all’art. 1 lettera g) del D.M n. 37 del 22 gennaio 2008 che individua tra gli impianti posti a servizio degli edifici, gli impianti di protezione incendio che rientrano tra spese detraibili al 50%.

Pacificamente, quindi oltre a tutte le spese per la protezione incendio, anche le spese le spese legate alle attività dei professionisti sono detraibili e devono essere verificabili, intese come spese effettivamente sostenute così come indicato nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 2011/149646, ovvero “Documentazione da conservare ed esibire a richiesta degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), del Decreto Interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41 come sostituito dall’art. 7, comma 2, lett. q) del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70”.

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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L’articolo Obblighi antincendio e detrazioni fiscali proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.

Pubblicato il
9 Settembre 2024

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