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Dossi artificiali: applicazione in materia condominiale
Dossi artificiali: applicazione in materia condominiale

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda l’installazione di dossi artificiali in condominio.

L’ASSOCIATO CHIEDE

Gentile Associazione,

vorrei chiedere un chiarimento. In un condominio hanno richiesto di installare dei dossi artificiali per ridurre la velocità dei veicoli che transitano nei viali condominiali. È possibile installarli in corrispondenza delle parti comuni interessate? 

L’ESPERTO RISPONDE

Preg.ma associata,

la questione in oggetto, a parere dello scrivente, richiede due ambiti di applicazione di carattere normativo e giurisprudenziale. Da una parte l’art. 42 Cod. Str. (ovvero l’art. 179 del D.p.r. N°495/92) dispone che:

I dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residence, etc.; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne è vietato l’impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per i servizi di soccorso o di pronto intervento.

Importante è la presegnalazione, in ordine alla sicurezza ed alla circolazione di beni mobili e persone, attraverso la segnaletica verticale e/o orizzontale richiesti in ordine agli spazi condominiali oggetto d’intervento.

Con riferimento all’ambito giurisprudenziale è opportuno affermare che:

In tema di condominio negli edifici, le innovazioni di cui all’art. 1120 c.c. si distinguono dalle modificazioni disciplinate dall’art. 1102 c.c., sia dal punto di vista oggettivo, che da quello soggettivo: sotto il profilo oggettivo, le prime consistono in opere di trasformazione, che incidono sull’essenza della cosa comune, alterandone l’originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà riconosciute al condomino, con i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c., per ottenere la migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa; per quanto concerne, poi, l’aspetto soggettivo, nelle innovazioni rileva l’interesse collettivo di una maggioranza qualificata, espresso con una deliberazione dell’assemblea, elemento che invece difetta nelle modificazioni, le quali non si confrontano con un interesse generale, bensì con quello del singolo condomino, al cui perseguimento sono rivolte.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la decisione gravata che aveva confermato, anche in sede di gravame, il rigetto di una delibera condominiale, la quale aveva disposto, in conformità a quanto previsto dal regolamento, l’installazione nella piazzetta condominiale di strutture fisse atte ad impedire il parcheggio veicolare escludendo al contempo che le opere approvate potessero rientrare nella nozione di innovazione. (Cass. Civ. Sez. VI N° 3440/2022)

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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L’articolo Dossi artificiali: applicazione in materia condominiale proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.

Pubblicato il
14 Ottobre 2024

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