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L’ANAPI ed altre sigle associative presentano ricorso al TAR contro l’ordinanza sulla raccolta differenziata del Comune di Taranto
L’ANAPI ed altre sigle associative presentano ricorso al TAR contro l’ordinanza sulla raccolta differenziata del Comune di Taranto
Raccolta differenziata Comune di Taranto

Tutelare la categoria degli amministratori di condominio è l’obiettivo principale dell’ANAPI che insieme ad altre sigle associative e con la collaborazione di 4 studi professionali, hanno presentato ricorso al TAR contro l’ultima ordinanza emanata dal Comune di Taranto relativa alla raccolta differenziata.

L’ANAPI, in collaborazione con altre sigle associative e con quattro studi professionali, di cui uno rappresentato dall’Avv. Armando Amendolito (Referente Provinciale della Sede ANAPI di Taranto), hanno presentato un ricorso al TAR contro l’ultima ordinanza relativa alla raccolta differenziata emanata dal Comune di Taranto.

Attraverso tale ricorso è stata richiesto l’annullamento, previa sospensione, dell’ordinanza n. 72 del 17 ottobre 2024 avente ad oggetto la disciplina del “Potenziamento del servizio di Raccolta differenziata nei quartieri di San Vito, Lama, Talsano, Paolo VI, Tamburi, Lido Azzurro. Avvio del servizio di raccolta differenziata nel quartiere Montegranaro-Salinella e Tre Carrare-Solito definizione della modalità di conferimento rifiuti”.

Il ricorso presentato ai giudici del TAR è stato firmato dall’Avv. Anna Chiara Vimborsati la quale ha definito tale ordinanza contraddittoria e irragionevole per svariate ragioni relative alla scelta del criterio usato per introdurre la diversità di disciplina tra i condomini che contano meno di 12 utenze e quelli con più di 12 utenze, i quali sono i soli ad essere destinatari di 4 bidoni carrellati destinati ad essere ubicati in una zona privata di pertinenza del condominio, oppure, in mancanza di quest’ultima, in una zona pubblica, previa individuazione da parte dell’organo comunale competente, in deroga alle procedure di autorizzazione ordinarie.

Nel ricorso viene evidenziato che l’ordinanza non contiene alcun criterio utile e idoneo a individuare in modo oggettivo ed effettivo il numero delle utenze

anche tenuto conto del fatto che possono esserci (e ci sono) molti immobili non occupati alla data di entrata in vigore dell’Ordinanza odiernamente impugnata in circostanze conseguenti, per esempio, al decesso degli occupanti e/o proprietari e alla mancata accettazione del bene caduto in eredità da parte degli eredi legittimi, ovvero ancora occupanti del tutto abusivi.

Pertanto, la conta delle utenze viene demandata così al legale rappresentante del condominio, che tuttavia non è sempre in grado di conoscere lo stato dell’immobile che fa parte del condominio amministrato e neppure la sua destinazione e, eventualmente, la composizione del nucleo familiare che vi abita.

Difatti, si legge nel ricorso che:

Al massimo, invero, il criterio distintivo avrebbe potuto essere rappresentato dalle unità immobiliari, ma non anche dalle utenze relative alle famiglie, non essendo specificato nella premessa dell’atto amministrativo impugnato né cosa debba intendersi per utenza domestica (allacci di forniture domestiche come luce, gas e/o acqua) e neppure il concetto di famiglia, atteso che un’utenza, per ipotesi, potrebbe essere detenuta da una sola persona dimorante in una unità familiare senza che quest’ultima sia al tempo stesso parte di una famiglia, così come è possibile che in un’abitazione anagraficamente non rispondente alla residenza di alcun nucleo familiare vi risiedano una o più persone in ragione di contratti di comodato e/o accordi eventualmente non registrati e pertanto relativi a soggetti non anagrafabili.

Il ricorso presentato, inoltre, evidenzia come tale ordinanza sia contraddittoria, per difetto di istruttoria, in quanto il Comune non ha provveduto a fare un’effettiva valutazione del contesto abitativo e delle utenze dei vari rioni. Si denota, infatti, come la densità abitativa e la composizione urbanistica delle aree in questione, siano diverse dai rioni di Talsano, Lama e San Vito, pertanto il Comune di Taranto, secondo i promotori del ricorso, avrebbe dovuto fare una specifica valutazione delle caratteristiche strutturali e urbanistiche delle aree interessate e un’apposita operazione preliminare di anagrafe delle abitazioni e della composizione delle unità immobiliari ivi presenti.

Inoltre, un’altra questione posta dai promotori del ricorso riguarda il fatto che il provvedimento non contiene alcuna specifica riguardante la nozione di “spazio” interno nel quale il Condominio è tenuto a riporre i carrellati dopo averli posizionati all’esterno al fine di consentire la raccolta da parte del gestore. Questo aspetto è importante, poiché vi sono condomini che non dispongono di spazi interni idonei al posizionamento di 3 o 4 carrellati.

Tale ordinanza, come dichiarato dai promotori del ricorso, ha posto in maniera illegittima un ulteriore aggravio di oneri a carico degli amministratori di condominio, introducendo altresì un regime sanzionatorio a loro carico.

Difatti nell’ordinanza sono presenti ulteriori responsabilità che gravano sugli amministratori relative alla condotta dei singoli condomini-utenti, ma ciò non è ammissibile in quanto l’amministratore è estraneo al rapporto di smaltimento dei rifiuti tra il cittadino singolo e l’amministrazione comunale. Si legge nel ricorso che:

Oltre alla mera responsabilità da custodia dei mastelli/bidoni, inoltre, si delega all’amministratore di condominio la responsabilità per la condotta dei condomini, il che pare veramente assurdo. In ordine alle disposizioni comuni alle utenze domestiche e non domestiche si evidenzia come sia del tutto illegittimo la normativa che, in caso di grave violazione delle tipologie di rifiuti inseriti nei contenitori/mastelli, la sanzione verrà erogata direttamente all’amministratore di condominio qualora vi sono immobili con più di 5 utenze (…) la responsabilità dell’amministratore è tanto più illogica ove si consideri che lo stesso non ha alcun potere di controllare il contenuto di quanto conferito dai propri clienti senza uno specifico incarico al riguardo, di certo dovendosi ritenere una violazione della privacy il controllo non autorizzato delle buste dei singoli, dal cui contenuto si può perfettamente risalire a dati personali e sensibili dei singoli, in contrasto con le normative superiori, potendo solo gli agenti della polizia municipale, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, dipendenti delle aziende municipalizzate fare detti controlli e per l’effetto comminare le sanzioni.

Attraverso questo ricorso l’ANAPI e le altre sigle associative aderenti si impegnano a tutelare e sostenere gli amministratori di condominio coinvolti da tale ordinanza, difendendo, come sempre, i diritti e l’operato di professionisti che, purtroppo, molto spesso sono costretti ad operare in contesti caotici generati da normative territoriali o nazionali poco chiare e confusionarie.

L’auspicio è quello che l’Ente preposto intervenga per riprendere i contenuti dell’ordinanza impugnata, così da poter creare un tavolo di confronto e concertazione con i rappresentanti delle Associazioni locali, volto a migliorare le condizioni, senza caricare gli amministratori o i condomini di responsabilità non dovute.

Deborah Maria Foti
Ufficio Stampa ANAPI

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L’articolo L’ANAPI ed altre sigle associative presentano ricorso al TAR contro l’ordinanza sulla raccolta differenziata del Comune di Taranto proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.

Pubblicato il
10 Gennaio 2025

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