

Tramite un’interrogazione il MEF ha chiarito cosa devono fare i contribuenti per fruire dei crediti Superbonus che dopo la risoluzione favorevole di un contenzioso sono formalmente scaduti.
Tra le varie questioni legate al Superbonus una tra le più particolari riguarda l’utilizzo dei crediti d’imposta contestati dall’Agenzia delle Entrate e scaduti durante lo svolgimento del contenzioso al termine del quale, però, riconosciuti come crediti spettanti.
Come ben sappiamo, negli scorsi anni il Superbonus prevedeva la possibilità di poter scegliere se optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, ma purtroppo negli anni sono state riscontrate diverse anomalie che conseguentemente hanno portato l’Agenzia delle Entrate a contestare i crediti Superbonus.
Tale situazione ha portato molti contribuenti a vedersi bloccati i crediti Superbonus per effetto di controlli e contenziosi e in alcuni casi, anche quando il giudizio si è concluso in modo favorevole, le annualità utili per usare il credito erano già trascorse rendendo così impossibile il recupero tramite detrazione o compensazione.
In alcuni casi l’Agenzia delle Entrate ha consentito una proroga per l’utilizzo dei crediti Superbonus, ma i contribuenti non hanno potuto comunque utilizzarli poiché nel frattempo erano diventati incapienti in modo non colpevole.
Tali situazioni hanno causato la perdita di molti crediti e nonostante il credito sia visibile sul cassetto fiscale, attualmente non vi è una procedura informatica che consente di acquisire e riabilitare i crediti scaduti così da poterne fruire pienamente.
Sostanzialmente, al momento, è possibile riutilizzare i crediti scaduti solo se l’Agenzia delle Entrate concede una proroga esplicita, che può avvenire in presenza di un contenzioso che si è concluso a favore del contribuente.
Il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) ha chiarito che la normativa che regola il Superbonus non consente di riportare i crediti all’anno successivo, inoltre, in caso di crediti contestati e poi riattivati l’Agenzia delle Entrate può estendere la validità dei crediti stessi che però può essere concessa solo valutando caso per caso, su segnalazione del contribuente o del professionista incaricato.
Per esempio, quando il credito rimane bloccato in applicazione della procedura di controllo preventivo previsto dalle norme sul Superbonus e poi viene riattivato dopo la sentenza o la conclusione dell’istruttoria, l’Agenzia delle Entrate, con le istruzioni operative del 1° dicembre 2021, prevede la proroga dei termini di utilizzo delle rate per un periodo pari alla durata della sospensione, ma ciò vale solo per i casi documentati e verificati.
In pratica, ad oggi non esiste una norma o una procedura che consenta di utilizzare un credito, seppur presente nel cassetto fiscale, anche se il contribuente è diventato incapiente in modo incolpevole, di conseguenza anche se teoricamente il credito è valido ed è riconosciuto, questo non può essere usato e il MEF non ha al momento fornito soluzioni operative, anche se ha assicurato che l’Agenzia delle Entrate fornirà specifiche ai propri uffici per migliorare la gestione di questi casi.
L’unica strada percorribile attualmente per coloro che si ritrovano nella situazione descritta è quella di fare istanza all’Agenzia delle Entrate affinché valuti la situazione individuale e proceda, anche se chiaramente non vi è comunque la garanzia di un esito positivo.
Deborah Maria Foti
Ufficio Stampa ANAPI
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L’articolo Superbonus: cosa succede ai crediti contestati e poi riammessi ma che risultano scaduti? proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.