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La pulsantiera del citofono: indicazioni dei dati personali ed obblighi del condominio
La pulsantiera del citofono: indicazioni dei dati personali ed obblighi del condominio
anapi risponde

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda gli eventuali obblighi dell’amministratore di condominio riguardo la pulsantiera del citofono.

L’ASSOCIATA CHIEDE

“Gentile Associazione, 

vorrei chiedere un parere riguardo la seguente situazione. In un immobile di proprietà dell’Ente Istituto Autonome Case Popolari sono stati sostituiti i citofoni e l’amministratore si è rifiutato di inserire sulle targhette anche i nominativi dei familiari conviventi. Inoltre, è stato inserito sul citofono, oltre al cognome, anche il nome di uno dei condòmini abitanti dell’immobile, senza però che vi sia stato esplicito consenso.

Quali sono gli obblighi dell’amministratore in questa situazione?”

L’ESPERTO RISPONDE

Preg.ma associata,

tra gli obblighi a carico dell’amministratore di condominio, ex art. 1129 c.c. o tra le attribuzioni del medesimo professionista nominato dall’assemblea, ex art. 1130 c.c., non vi sono obblighi reali in tal senso.

Per alcuni versi, la tastiera del citofono potrebbe essere anche priva di nominativi, trattandosi di un ambito riguardante esclusivamente il proprietario dell’immobile ed i suoi affetti, ovvero gli ambiti a titolo esclusivo oggetto d’interesse privato e personale.

Nella prassi, è difficile presupporre, immaginare un citofono privo di nominativi, in quanto punto di riferimento all’eventuale recapito di posta cartacea o di eventuale notifica di un atto amministrativo o giudiziario che richiede, eventualmente, la sottoscrizione per accettazione, tuttavia, l’alternativa alla questione, oggetto di confronto, può trovare un suo possibile ambito di applicazione nell’art. 45 del decreto del 09/04/2001, rubricato “Approvazione delle condizioni generali del servizio postale”.

Il dettato normativo ha disposto che:

Per la distribuzione degli invii semplici devono installare, a spese di chi le posa, cassette accessibili al portalettere. Lo scomparto di deposito, la forma e le dimensioni dell’apertura devono rispondere alle esigenze del traffico postale e risultare tali da consentire di introdurvi gli invii senza difficoltà particolari. Le cassette devono recare, in modo ben visibile, l’indicazione dell’intestatario e di chi ne fa uso.

Il nome ed il cognome, eventualmente indicati sulla tastiera, sono un dato personale come tale e, cosi come indicato dal Garante della Privacy, è necessario il consenso dell’interessato per comunicare i dati personali a terzi o essere oggetto di pubblica indicazione.

Lo stesso Garante della Privacy, a corollario degli argomenti richiamati, ha disposto che:

Fuori dai casi previsti dalla normativa, né il condominio, né l’amministratore, né il portiere, né il singolo condomino o inquilino che viene a conoscenza di un dato personale può farlo conoscere ad altro partecipante o a terzi.

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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L’articolo La pulsantiera del citofono: indicazioni dei dati personali ed obblighi del condominio proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.

Pubblicato il
11 Settembre 2025

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