
Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda le innovazioni da attuare in condominio dirette all’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’ASSOCIATA CHIEDE
“Gentile Associazione,
vorrei chiedere un parere in merito alla seguente situazione. Il proprietario di un alloggio posto in un condominio da me amministrato ha richiesto di indire un’assemblea straordinaria per deliberare la modifica di due porte finestra presenti nel proprio immobile, per permettere il passaggio di una probabile futura sedia a rotelle.
Evidenzio che questo tipo di intervento andrebbe a modificare totalmente l’estetica del condominio, poiché si tratta di modifiche invasive che interessano la rottura sia dei muri in cui sono fissate le porte finestra sia delle finestre affiancate a queste. A tal proposito, vorrei quindi chiedere se vi sono dei limiti in tal senso.”
L’ESPERTO RISPONDE
Preg.ma associata,
le deliberazioni, che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette all’eliminazione delle barriere architettoniche, trovano un’applicazione normativa negli articoli 1120 e 1136 del codice civile, senza tralasciare le “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” ex legge n. 13/1989.
Con riferimento al caso in oggetto:
in tema di condominio negli edifici, il condomino può aprire nel muro comune dell’edificio nuove porte o finestre o ingrandire e trasformare quelle esistenti, se queste opere, di per sé non incidenti sulla destinazione della cosa, non pregiudichino la stabilità e il decoro architettonico dell’edificio. Quest’ultimo integra l’estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali, che costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti dell’edificio, nonché all’edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata, armonica, fisionomia, senza che occorra che si tratti di un fabbricato di particolare pregio artistico. L’indagine volta a stabilire se, in concreto, una innovazione determini una alterazione di siffatto decoro è demandata al giudice del merito, il cui apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità se congruamente motivato.
Cass. Sez. II n. 23459/2004
A parere dello scrivente, alla luce dei profili normativi e della giurisprudenza richiamata, l’innovazione può essere deliberata, premesso che l’abbattimento delle barriere architettoniche trova una propria collocazione nell’ambito dei doveri di solidarietà. (ex art. 2 della Costituzione)
Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia
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L’articolo Le innovazioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.
