
Uno dei doveri del condominio è quello di corrispondere il trattamento di fine rapporto ai propri dipendenti e proprio per questo motivo è necessaria l’istituzione di un apposito fondo cassa per far fronte a questa esigenza.
In alcuni casi il condominio può rivestire il ruolo di datore di lavoro nei confronti dei dipendenti, ovvero quelle figure che operano in condominio, specificatamente nelle parti comuni condominiali, come ad esempio il portiere, l’addetto alle pulizie, il giardiniere, il bagnino della piscina condominiale etc.
A tal proposito, l’art. 2, lett. b) del D.lgs. 81/2008 definisce il “datore di lavoro” come:
il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità’ dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
La costituzione del rapporto di lavoro per autorizzare l’amministratore a stipulare il contratto di assunzione deve essere preceduta da una delibera assembleare assunta con il voto della maggioranza dei partecipanti che rappresentino almeno la metà del valore totale dell’edificio. Nei condomini in cui non è presente l’amministratore, l’assemblea può scegliere uno dei condòmini che si occupi del rapporto con i dipendenti e che quindi svolga la funzione di datore di lavoro.
Al pari di qualsiasi datore di lavoro il condominio, oltre ad occuparsi di stipendi, ferie e malattie dei dipendenti, è tenuto a corrispondere al dipendente il cosiddetto TFR (Trattamento di Fine Rapporto), ovvero la somma di denaro che il dipendente riceve al termine del rapporto di lavoro.
Da un punto di vista giuridico, il TFR è disciplinato dall’art. 2120 c.c. e rappresenta una componente della retribuzione a formazione progressiva, tramite accantonamenti annuali, il cui versamento è generalmente differito al momento in cui cessa il rapporto lavorativo per licenziamento, dimissioni o eventualmente morte del dipendente.
Il condominio, nel corso del rapporto di lavoro con i dipendenti, deve costituire un fondo per accantonare il TFR, in modo da avere a disposizione una liquidità sufficiente al momento dell’erogazione finale. Ciò significa che l’amministratore di condominio deve istituire un fondo cassa, denominato anche “fondo di accantonamento” o “fondo speciale” che rappresenta una riserva di liquidità diversa e ulteriore rispetto a quella destinata per l’ordinaria manutenzione del fabbricato.
Generalmente è consigliabile che già al momento dell’assunzione del dipendente venga deliberata anche l’istituzione di un apposito fondo cassa in cui riversare gli accantonamenti periodici che vanno poi a costituire il TFR.
A tal proposito è bene evidenziare che pur non sussistendo un vero e proprio obbligo di legge, poiché tale fondo non è menzionato nella disciplina del codice civile dedicata al condominio, il fondo cassa per il TFR è ormai recepito dalla giurisprudenza che lo annovera tra i fondi di riserva obbligatori.
Difatti, i giudici capitolini hanno affermato varie volte che nel bilancio annuale devono essere indicati l’esistenza e l’ammontare di fondi di riserva obbligatori, come ad esempio l’accantonamento per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti.
Nel caso in cui il condominio non versasse il TFR al dipendente quest’ultimo può procedere legalmente per avviare il recupero coattivo del credito e a loro volta i condòmini potrebbero rivalersi nei confronti dell’amministratore nel caso in cui non avesse costituito un fondo di accantonamento specifico per far fronte a tale esigenza.
Deborah Maria Foti
Ufficio Stampa ANAPI
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L’articolo Il condominio deve istituire un fondo cassa per il TFR dei dipendenti? proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.
