

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda la normativa in materia di deleghe per farsi rappresentare in un’assemblea di condominio.
L’ASSOCIATO CHIEDE
“Gentile Associazione,
vorrei chiedere un parere in merito alla seguente situazione. In un condominio amministrato dal sottoscritto, sul regolamento contrattuale viene riportato che ogni condomino, in assemblea, può farsi rappresentare con delega scritta o da un altro condomino o dall’amministratore.
Ciò significa, quindi, che un condominio non può farsi rappresentare da un esterno in assemblea (ad esempio coniuge o figlio) se questo non è intestatario o cointestatario di una delle unità immobiliari del condominio?”
L’ESPERTO RISPONDE
Preg.mo associato,
la questione, sottoposta all’attenzione di questo ufficio di consulenza, richiede l’analisi dei dettati normativi in materia di deleghe con riferimento ai compiti dell’amministratore, premesso che si tratta di un regolamento contrattuale di condominio.
Il compito del regolamento di condominio, che trova una propria disciplina nell’art. 1138 c.c., è quello di disciplinare i rapporti tra condomini rispetto alle parti comuni dell’edificio. Nei rapporti tra condomini, con riferimento al caso in questione, il legislatore ha disposto che:
ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.
Ai rapporti tra condomini, con riferimento ai rapporti tra delegato e delegante, l’art. 67 disp. att. c.c. ha definito che:
All’amministratore di condominio non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.
Il compito dell’amministratore, in sede assembleare, potrebbe essere, come spesso avviene nella prassi, quello di segretario o soggetto verbalizzante delle dichiarazioni dei condomini in sede assembleare.
Pertanto, con riferimento ai suoi quesiti, il condomino può farsi rappresentare da un soggetto esterno al condominio. Se si tratta di comunione ereditaria devono essere applicate, con riferimento alle deleghe, le norme della comunione. Qualora si trattasse di un regolamento contrattuale, è opportuno precisare che il regolamento di condominio non può derogare alle disposizioni ex. art. 67 disp. att. c.c., così come richiamato per il caso in oggetto, sia per la disciplina tra delegante e delegato, sia per quanto concerne l’impossibilità da parte del mandatario del condominio di ricevere le deleghe di uno o più condomini.
Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia
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L’articolo Deroghe al regolamento di condominio e rapporti tra delegante e delegato proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.