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Utilizzo degli impianti condominiali
Utilizzo degli impianti condominiali
anapi risponde

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda la richiesta di un condomino relativa all’installazione di una centralina per l’apertura del cancello carrabile, in aggiunta a quella condominiale.

L’ASSOCIATA CHIEDE

Gentile Associazione,

vorrei chiedere un parere in merito alla seguente situazione. Un condomino vorrebbe installare una propria centralina per l’apertura del cancello carrabile, in aggiunta a quella condominiale, in modo che possa provvedere all’apertura con un telecomando proprio.

Vorrei, quindi, sapere se è possibile autorizzare l’installazione della centralina richiesta, ovviamente a spese del condomino interessato.”

L’ESPERTO RISPONDE

Preg.ma associata,

premessa l’opportuna e necessaria verifica dell’impianto richiamato, relativamente alla possibilità da parte del condomino di installare una propria centralina, in aggiunta a quella condominiale esistente, la questione in oggetto potrebbe trovare applicazione attraverso la fattispecie ex art. 1121 c.c. rubricata “Innovazioni gravose o voluttuarie.”

Il citato articolo stabilisce che:

Qualora l’innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni ed all’ importanza dell’edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini, che non intendono trarne vantaggio, sono esonerati da qualsiasi contributo di spesa.

Tuttavia:

Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’amministratore, indicando il contenuto specifico e la modalità di esecuzione degli interventi.

Art. 1122 c.c.

Come tale:

Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.  A tal fine, può apportare a proprie spese le modifiche necessarie per il miglior godimento della cosa.

Art. 1102 c.c.

I tre ambiti normativi richiamati permettono sicuramente l’utilizzo di un servizio comune (oggetto di disamina) suscettibile di utilizzazione separata da parte del condomino.

Qualora l’intervento dovesse comportare una modifica del servizio condominiale esistente, il condomino ne dà comunicazione all’amministratore, indicando il contenuto specifico e la modalità di esecuzione degli interventi che dovranno essere effettuati.

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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L’articolo Utilizzo degli impianti condominiali proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.

Pubblicato il
27 Ottobre 2025

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