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Installazione di un ascensore in condominio: quando è legittima la riduzione del vano scale?
Installazione di un ascensore in condominio: quando è legittima la riduzione del vano scale?
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L’installazione di un ascensore in un edificio condominiale può richiedere in alcuni casi la riduzione della larghezza delle scale ed una recente sentenza affronta la questione chiarendo alcuni importanti aspetti.

In ambito condominiale le scale rappresentano una delle principali parti comuni del condominio, difatti, tutti i condòmini ne risultano comproprietari in proporzione ai rispettivi millesimi, così come accade, ad esempio per la struttura dell’edificio o l’ingresso.

Le scale rappresentano, quindi, una componente fondamentale per la sicurezza e l’abitabilità di un edificio e proprio per questi motivi devono essere progettate rispettando le relative norme, in modo da evitare problematiche di sicurezza per gli utenti.

In relazione alla progettazione delle scale, la principale normativa di riferimento è il Decreto Ministeriale 236/1989 il quale regola i vari parametri dimensionali da rispettare per garantire sicurezza e accesso a tutti, anche in caso di emergenze. Importante evidenziare che qualsiasi intervento di modifica delle scale, così come nel caso di tutte le altre parti comuni, non deve compromettere la stabilità, la sicurezza, la destinazione d’uso o il godimento degli altri condòmini.

Nel caso in cui fosse necessario installare un ascensore riducendo il vano scala è fondamentale convocare l’assemblea di condominio che deve approvare tale intervento con maggioranza qualificata, ovvero il voto favorevole di almeno i due terzi dei millesimi dell’edificio, così come previsto dall’art. 1136 del codice civile.

In questo senso, l’amministratore di condominio ha un ruolo fondamentale, in quanto dovrà convocare l’assemblea, raccogliere i vari preventivi e coordinare l’aspetto tecnico e burocratico, come la verifica della conformità alle normative vigenti e l’acquisizione dei permessi edilizi necessari. Inoltre l’amministratore avrà anche il compito di fare da intermediario tra l’impresa incaricata e i condòmini e supervisionare l’avanzamento dei lavori.

Una recente sentenza del Tribunale di Torre Annunziata (sentenza n. 1688 del 2 luglio 2025) ha chiarito alcuni aspetti in merito all’installazione di un ascensore nel vano scala di un condominio, affrontando la controversia inerente all’impugnazione di una delibera assembleare in favore dell’installazione di un ascensore e della riduzione del vano scala.

Sostanzialmente alcuni dei condòmini contestavano la violazione del D.M. 236/1989 in tema di barriere architettoniche, delle norme antincendio, relativamente al fatto che le scale sarebbero state ridotte in termini di dimensione e della funzionalità complessiva dell’edificio.

Il giudice del Tribunale, dopo aver esaminato il caso, ha stabilito innanzitutto che le prescrizioni del Decreto Ministeriale 236/1989 non sono applicabili agli edifici costruiti prima della sua entrata in vigore e del relativo decreto attuativo. Sostanzialmente, in assenza di una ristrutturazione integrale, il DM 236/1989 si applica solo alle costruzioni successive.

In relazione alla riduzione della larghezza delle scale, il giudice ha stabilito che questo aspetto non compromette la funzionalità, ma al massimo comporta un semplice disagio d’uso e ad ogni modo tale riduzione rispettava comunque i parametri minimi antincendio stabiliti dai Vigili del Fuoco.

Non si configura, quindi, il principio di “inservibilità” ai sensi dell’art. 1120 del codice civile ed inoltre l’eliminazione delle barriere architettoniche rientra tra gli interessi tutelati costituzionalmente, naturalmente da adeguare all’interesse dei condòmini relativo all’uso delle parti comuni.

Ciò significa che in virtù di interventi mirati ad agevolare l’accesso alle abitazioni anche per anziani o persone con disabilità, come l’ascensore, il principio di solidarietà condominiale impone di tollerare anche interventi non perfettamente conformi dal punto di vista dimensionale.

Pertanto, secondo la citata sentenza, quindi, l’installazione di un ascensore è legittima anche se comporta il taglio parziale o il ridimensionamento delle scale, purché resti garantito l’uso delle stesse da parte degli altri condòmini.

Deborah Maria Foti
Ufficio Stampa ANAPI

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Pubblicato il
3 Dicembre 2025

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