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Analisi delle acque condominiali: ripartizione della spesa tra conduttore e locatore
Analisi delle acque condominiali: ripartizione della spesa tra conduttore e locatore
anapi risponde

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda la ripartizione delle spese relative all’analisi delle acque condominiali tra conduttore e locatore.

L’ASSOCIATA CHIEDE

“Gentile Associazione,

vorrei porre un quesito in merito alle spese relative all’analisi delle acque condominiali effettuate da un laboratorio privato. In un condominio da me amministrato, provvedo annualmente a fare effettuare le analisi delle acque e la verifica dei parametri, compresa la legionella. Nel caso in cui un appartamento sia locato, devo addebitare le spese al proprietario dell’appartamento o all’inquilino?”

L’ESPERTO RISPONDE

Preg.ma associata,

la sintesi normativa, con riferimento al caso in oggetto, richiede l’individuazione e applicazione dell’art. 2 del D.lgs. 18/2023 e dell’art. 9 legge n. 392/1978.

Con riferimento all’art. 2 D.lgs. n. 18/2023, si dispone che:

Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  definizioni seguenti: «acque  destinate  al  consumo  umano»,  in  prosieguo  anche denominate «acque potabili»,  ovvero tutte le acque trattate o  non  trattate,  destinate  ad  uso potabile per la preparazione  di  cibi,  bevande  o  per  altri  usi domestici, in locali sia pubblici che privati, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque  di sorgente di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176.

La definizione richiamata pone l’attenzione sia sulle acque potabili sia sul loro utilizzo, il quale, nel caso di un contratto di locazione, è effettuato dal conduttore.

Tuttavia, con riferimento alle spese ordinarie a​ carico del conduttore, l’art. 9 della legge n. 392/78, comma 1, dispone che:

Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni.

Pertanto, trattandosi di una spesa ordinaria rientra tra le spese a carico del conduttore, in quanto la spesa in oggetto, in termini di qualificazione degli interventi dell’amministratore (ex. art. 1129 c.c. e 1130 c.c.), non deve essere considerata una manutenzione straordinaria, ma ordinaria.

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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L’articolo Analisi delle acque condominiali: ripartizione della spesa tra conduttore e locatore proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.

Pubblicato il
12 Gennaio 2026

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