
Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda la ripartizione delle spese relative all’analisi delle acque condominiali tra conduttore e locatore.
L’ASSOCIATA CHIEDE
“Gentile Associazione,
vorrei porre un quesito in merito alle spese relative all’analisi delle acque condominiali effettuate da un laboratorio privato. In un condominio da me amministrato, provvedo annualmente a fare effettuare le analisi delle acque e la verifica dei parametri, compresa la legionella. Nel caso in cui un appartamento sia locato, devo addebitare le spese al proprietario dell’appartamento o all’inquilino?”
L’ESPERTO RISPONDE
Preg.ma associata,
la sintesi normativa, con riferimento al caso in oggetto, richiede l’individuazione e applicazione dell’art. 2 del D.lgs. 18/2023 e dell’art. 9 legge n. 392/1978.
Con riferimento all’art. 2 D.lgs. n. 18/2023, si dispone che:
Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti: «acque destinate al consumo umano», in prosieguo anche denominate «acque potabili», ovvero tutte le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile per la preparazione di cibi, bevande o per altri usi domestici, in locali sia pubblici che privati, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque di sorgente di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176.
La definizione richiamata pone l’attenzione sia sulle acque potabili sia sul loro utilizzo, il quale, nel caso di un contratto di locazione, è effettuato dal conduttore.
Tuttavia, con riferimento alle spese ordinarie a carico del conduttore, l’art. 9 della legge n. 392/78, comma 1, dispone che:
Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni.
Pertanto, trattandosi di una spesa ordinaria rientra tra le spese a carico del conduttore, in quanto la spesa in oggetto, in termini di qualificazione degli interventi dell’amministratore (ex. art. 1129 c.c. e 1130 c.c.), non deve essere considerata una manutenzione straordinaria, ma ordinaria.
Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia
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L’articolo Analisi delle acque condominiali: ripartizione della spesa tra conduttore e locatore proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.
