
Installare un impianto di videosorveglianza in condominio è un argomento sempre molto dibattuto ed è importante conoscere la normativa di riferimento per procedere in modo corretto. Approfondiamo di seguito la tematica.
All’interno dei condomini uno dei temi più discussi è quello relativo all’installazione di impianti di videosorveglianza utili per garantire una maggiore sicurezza delle parti comuni, come ad esempio androni, garage, cortili o aree verdi condominiali. In riferimento a questo tipo di necessità è quindi importante capire quale maggioranza serve per deliberare questo tipo di intervento e tutelare i diritti di sicurezza e privacy.
Sino a prima della Riforma del Condominio del 2012 (Legge 220/2012) la giurisprudenza ha fornito orientamenti altalenanti e pareri diversi tra loro, poiché non era ancora stata elaborata una norma specifica, pertanto alcuni giudici ritenevano che bisognasse deliberare su questa materia in modo unanime, altri invece ritenevano sufficiente la maggioranza. Perciò risolvere tale problematica, il legislatore nel 2012 ha introdotto una norma specifica e chiara attraverso l’art. 1122-ter del codice civile.
Difatti, il citato art. 1122-ter c.c. stabilisce che:
Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136.
La normativa stabilisce, quindi, che non è necessaria l’unanimità per deliberare l’installazione di impianti di sorveglianza nelle parti comuni condominiali, bensì la maggioranza richiesta è quella prevista dall’art. 1136 c.c., comma 2, perciò la delibera per essere ritenuta valida deve ottenere un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti all’assemblea e che contestualmente tale maggioranza rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio.
Trattandosi, però, di impianti di videosorveglianza, in virtù della tutela dei dati personali e della privacy, è necessario anche che l’installazione di tale impianto rispetti delle regole precise stabilite principalmente dal Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003) e dal GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati UE n. 679/2016).
A tal proposito, il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con il provvedimento dell’8 aprile 2010 e le successive linee guida, ha stabilito che l’installazione di un impianto di videosorveglianza in condominio deve rispettare il principio della liceità, ovvero la decisione deve avere come base una delibera condominiale valida legalmente, il principio di necessità legato all’installazione dell’impianto per motivi di sicurezza e il principio di proporzionalità, ovvero l’uso delle telecamere non deve essere eccessivo, ma deve essere bilanciato.
Inoltre, il condominio è tenuto a rispettare alcuni importanti obblighi, ovvero:
- segnalare con appositi cartelli la presenza delle telecamere;
- limitare la ripresa esclusiva delle aree comuni da proteggere, poiché le telecamere non devono inquadrare aree private o aree esterne pubbliche non appartenenti al condominio;
- definire un tempo di conservazione delle registrazioni che di norma non deve superare le 24-48 ore, salvo esigenze specifiche;
- proteggere i dati raccolti attraverso misure di sicurezza adeguate a prevenire l’accesso ai soggetti non autorizzati.
Vediamo, quindi, come attraverso queste misure di protezione poste dal Garante della Privacy in favore dei proprietari o degli inquilini, dei soggetti visitatori o, ancora, dei dipendenti e dei fornitori del condominio, vi è un bilanciamento tra le esigenze di sicurezza e il diritto alla riservatezza di tutti i soggetti coinvolti.
Il mancato rispetto di queste regole può comportare delle sanzioni, nonché l’obbligo di risarcimento per eventuali danni causati.
All’interno del condominio, anche un singolo condomino può decidere di installare un impianto di videosorveglianza per rendere più sicuro il proprio appartamento, ma anche in questo caso è fondamentale che vengano rispettati alcuni limiti per evitare violazioni della privacy altrui, ovvero:
- le telecamere installate devono inquadrare solo le aree private, come la propria porta di casa o il proprio posto auto, evitando di inquadrare parti comuni come il garage condominiale o l’intero pianerottolo;
- le riprese non possono essere utilizzate per scopi illeciti o persecutori;
- non è obbligatorio segnalare la presenza delle telecamere a meno che le riprese non vengano diffuse o comunicate a terzi.
In tal caso, se l’impianto di videosorveglianza installato viola la privacy degli altri condòmini, il responsabile può essere soggetto alle sanzioni civili e penali previste dal Codice della Privacy.
Deborah Maria Foti
Ufficio Stampa ANAPI
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L’articolo Installazione di un impianto di videosorveglianza in condominio: quale maggioranza serve per la delibera assembleare? proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.
