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Atti eccedenti le attribuzioni dell’assemblea in caso di liti attive e passive e di costituzione di diritti reali
Atti eccedenti le attribuzioni dell’assemblea in caso di liti attive e passive e di costituzione di diritti reali
anapi risponde

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda l’acquisto di un immobile di proprietà del condomino in causa con il condominio.

L’ASSOCIATO CHIEDE

“Gentile Associazione,

vorrei chiedere un chiarimento riguardo la seguente situazione. In una vertenza giudiziaria, al fine di diramare la controversia, è stato proposto in assemblea di acquistare l’immobile del condomino in causa con il condominio. A tal proposito, quale maggioranza serve per una transazione che comporta l’acquisto dell’immobile? La maggioranza qualificata o l’unanimità?”

L’ESPERTO RISPONDE

Preg.mo associato,

la vendita o l’acquisto di un immobile oggetto di un contenzioso giudiziario, al fine di dirimere la controversia, non rientra nell’ambito delle attribuzioni dell’assemblea condominiale, così come riportato nell’ambito del dettato normativo ex. art. 1135 del codice civile.

In assenza di un dettato normativo applicativo del caso di specie o di risoluzione della controversia, ma che non può che essere risolto in applicazione delle maggioranze (ex art. 1136 comma 2 o comma 4), cosi come riportato nell’analisi applicativa e risolutiva del caso in oggetto, in prima istanza, la deliberazione ex art. 1136 c.c. comma 4, con riferimento al caso esaminato, richiama le “liti attive e passive relative a materie, che esorbitano dall’attribuzioni dell’amministratore medesimo.”

In realtà, l’applicazione dell’art. 1136 c.c. comma 4 richiamato, con riferimento al caso in oggetto, è applicato con riferimento alle liti attive e passive e che non può essere condizionato in funzione dell’acquisto di un immobile in caso di controversia condominiale.

Il motivo è individuato nell’art. 1108 c.c. comma 3, rubricato “Innovazioni e altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione” applicabile al condominio, secondo il quale:

È necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni.

Pertanto, nel caso in questione, l’acquisto da parte del condominio potrà essere deliberato esclusivamente all’unanimità da parte dei condomini.

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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L’articolo Atti eccedenti le attribuzioni dell’assemblea in caso di liti attive e passive e di costituzione di diritti reali proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.

Pubblicato il
16 Febbraio 2026

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