
Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda la normativa che regola il mandato dell’amministratore di condominio e la sua nomina o revoca.
L’ASSOCIATO CHIEDE
“Gentile Associazione,
vorrei un chiarimento in relazione al rinnovo del mandato all’amministratore di condominio alla scadenza del secondo anno. In un condominio amministrato ormai da diversi anni da un amministratore, in sede di assemblea ordinaria nell’ordine del giorno non è stata inserita la riconferma dell’amministratore e nonostante la richiesta di chiarimenti da parte dei condòmini, l’amministratore non ha fornito delucidazioni dettagliate e si è inteso automaticamente riconfermato.
In merito a quanto descritto, vorrei chiedere se esiste una normativa che consenta un tacito rinnovo del mandato dopo il secondo anno di incarico e, quindi, se l’operato dell’amministratore è corretto, inoltre vorrei sapere quali provvedimenti può adottare l’assemblea al fine di regolarizzare la situazione.”
L’ESPERTO RISPONDE
Preg.mo associato,
con riferimento alla conferma dell’amministratore, in relazione alla questione sottesa al quesito, l’art. 1129 c.c., comma 14 dispone che:
L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta.
Pertanto, ogni nomina e rinnovo dell’amministratore devono essere discussi e deliberati con le maggioranze previste dal secondo comma dell’art. 1136 c.c., con indicazione del relativo compenso.
Tuttavia, è opportuno specificare che, il tacito rinnovo del mandato dell’amministratore deve essere applicato secondo il seguente principio di diritto:
In tema di condominio negli edifici, è inammissibile, per carenza di interesse, la domanda dell’assemblea o di ciascun condomino, ex art. 1129 comma 11 c.c., diretta ad ottenere la revoca dell’amministratore cessato dall’incarico per la decorrenza di due anni dalla nomina, essendo questi tenuto, ai sensi dell’ottavo comma dello stesso articolo, soltanto ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni.
Cass. civ., Sez. II, Sent. n. 14039 del 26/05/2025
Conseguentemente, nell’ordine del giorno devono essere indicate la nomina e la revoca dell’amministratore, così come definito dal comma 10 dell’art. 1129 del codice civile.
Con riferimento all’incarico dell’amministratore, il mandato ha durata annuale e si intende rinnovato per eguale durata, confermando la durata biennale del mandato così come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità citata. Pacificamente, alla scadenza del secondo anno, così come riportato dalla giurisprudenza:
L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.
Art. 1129 c.c., comma 10
Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia
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L’articolo Nomina e revoca dell’amministratore: ambito biennale del mandato proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.
