
Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda la possibilità di escludere un condomino dalle spese condominiali relative alle scale.
L’ASSOCIATO CHIEDE
“Gentile Associazione,
vorrei un chiarimento riguardo la seguente questione. In un condominio, circa 40 anni fa, sono stati effettuati dei lavori da parte di un condomino, il quale ha cambiato l’ingresso del proprio appartamento, chiudendo quello corrispondente alle scale del condominio. Riguardo tali lavori non esiste un verbale né l’autorizzazione da parte dell’assemblea.
Nel caso in cui intendessimo autorizzare il condomino a non partecipare alle spese relative alle scale, bisogna convocare l’assemblea? E quale sarebbe la maggioranza richiesta in questo caso?”
L’ESPERTO RISPONDE
Preg.mo associato,
l’art. 1118 c.c., secondo comma dispone che “il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni”, tra cui il pianerottolo e le scale condominiali come nel caso in esame.
Tuttavia, il novellato articolo con riferimento al terzo comma, ha disposto che:
Il condomino non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d’uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto dalle leggi speciali.
Trattasi di una norma imperativa e come tale ogni delibera assembleare deve ritenersi nulla.
Pertanto, anche in caso di obbligatorietà del regolamento di condominio, le norme della disciplina (ex art. 1138 c.c.) non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risulti dagli atti d’acquisto e dalle convenzioni, e in nessun modo possono derogare la disposizione dell’art. 1118 c.c., secondo comma. (art. 1138 c.c. – Cass. civ., Sez. II n. 1680/2015)
Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia
Vorresti rimanere sempre aggiornato/a su tutte le novità in materia condominiale?
Iscriviti alla nostra Newsletter settimanale!
The form can be filled in the actual website url.
L’articolo La rinunzia alle parti comuni da parte di un condomino proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.
