
Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda l’installazione di un cancello condominiale e la relativa maggioranza richiesta in assemblea per poter deliberare i lavori.
L’ASSOCIATO CHIEDE
“Gentile Associazione,
vorrei chiedere un parere riguardo la seguente situazione. In un condominio da me amministrato, alcuni dei condòmini mi hanno richiesto di convocare un’assemblea con lo scopo di deliberare l’installazione di un cancello condominiale, in corrispondenza del cortile, che vieti l’accesso a soggetti che spesso, per accedere al supermercato antistante, utilizzano il cortile condominiale per parcheggiare le proprie auto.
Qual è la maggioranza necessaria per deliberare l’installazione del cancello richiesto dai condòmini?”
L’ESPERTO RISPONDE
Preg.mo associato,
la fattispecie oggetto di disamina richiede la preventiva e possibile applicazione dell’art. 614 c.p., rubricato “Violazione di domicilio”, il quale dispone che:
Chiunque s’introduce nell’ abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con l’inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La disciplina è applicabile non solo in materia di domicilio privato, ma in tutte quelle questioni sottese alla materia del condominio ex. art. 1117 c.c. e seguenti.
Con riferimento alla questione sottesa è opportuno definire i presupposti applicativi ex. art. 1102 c.c. in materia di “uso della cosa comune” o eventualmente in materia di innovazioni ex. art. 1121 c.c., ovvero di “Innovazioni gravose e voluttuarie”.
In realtà:
In materia, non si è in presenza di un’innovazione, e dunque non è richiesta l’approvazione con un numero di voti che rappresenti i due terzi del valore dell’edificio relativamente alla deliberazione dell’assemblea, con cui sia disposta l’apposizione di cancelli all’ingresso dell’area condominiale, al fine di disciplinare il transito pedonale e veicolare ad impedire l’ingresso indiscriminato di estranei. La delibera in tal caso riguarda l’uso della cosa comune senza alterare la funzione o la destinazione, né sopprimere o limitare la facoltà di godimento dei condomini. Come tale ai fini dell’approvazione della deliberazione è sufficiente la maggioranza del secondo comma ex. art. 1136 comma 2 c.c.
Tribunale di Pordenone n.79/2016
Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia
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L’articolo Installazione di un cancello condominiale: presupposti normativi e deliberativi proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.
