
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che è possibile beneficiare del bonus barriere architettoniche per interventi finalizzati a rendere gli edifici più accessibili e inclusivi, ma è necessario che tali interventi siano stati effettuati in edifici già esistenti.
Il bonus barriere architettoniche è una delle agevolazioni fiscali più importanti nel panorama edilizio italiano, poiché si tratta di uno strumento che offre dei vantaggi economici per rendere gli edifici più accessibili, inclusivi e funzionali, soprattutto per le persone che soffrono di difficoltà motorie.
La normativa prevede una detrazione fiscale pari al 75% delle spese sostenute e rientrano nell’agevolazione l’installazione di ascensori, piattaforme elevatrici e dispositivi simili, soluzioni necessarie per migliorare la mobilità all’interno degli edifici. Attualmente, tale agevolazione è riconosciuta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, è valida per interventi effettuati su edifici già esistenti e la detrazione deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
A partire dal 1° gennaio 2026, tali interventi rientrano nelle agevolazioni ordinarie del bonus ristrutturazioni, con detrazioni pari al 50% per le abitazioni principali e al 36% per le seconde abitazioni, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.
Tra gli interventi agevolabili attraverso bonus barriere architettoniche vi è l’installazione di piattaforme elevatrici e proprio a tal proposito un contribuente si è rivolto all’Agenzia delle Entrate, tramite “La Posta di FiscoOggi”, spiegando che lo scorso anno era stata installata una piattaforma elevatrice in un immobile di nuova costruzione, pertanto chiede se è possibile fruire del bonus barriere architettoniche.
In risposta, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai sensi dell’articolo 119-ter del Dl n. 34/2020, i contribuenti possono beneficiare di una detrazione fiscale pari al 75% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 per interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici.
Questa agevolazione riguarda esclusivamente i lavori effettuati su immobili già esistenti, poiché l’obiettivo della norma è quello di migliorare l’accessibilità degli edifici che sono già in uso. Inoltre, gli interventi ammessi sono quelli strettamente funzionali al superamento delle barriere architettoniche, perciò devono riguardare scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
L’aspetto importante chiarito dal Fisco riguarda il fatto che la norma prevede espressamente che l’agevolazione spetta per la realizzazione dei lavori in edifici “già esistenti”, quindi già costruiti e terminati. Ciò significa che non è possibile fruire del bonus barriere architettoniche per interventi effettuati durante la fase di costruzione di un edificio. Difatti, se un ascensore, una rampa o una piattaforma elevatrice viene realizzata in fase di costruzione della struttura, non si tratta più di “eliminazione delle barriere architettoniche”, bensì si tratta di dotazioni previste dal progetto dell’edificio.
Infine, è bene ricordare che i limiti di spesa ammessi per ottenere l’agevolazione variano in base alla tipologia dell’immobile, ovvero fino a 50.000 euro per edifici unifamiliari o unità indipendenti, fino a 40.000 euro per unità immobiliare negli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari e fino a 30.000 euro per unità immobiliare negli edifici con più di 8 unità.
Deborah Maria Foti
Ufficio Stampa ANAPI
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L’articolo Bonus barriere architettoniche e piattaforme elevatrici: ulteriore chiarimento dell’Agenzia delle Entrate proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.
