Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda le normative che regolano i profili fiscali dell’amministratore di condominio.
L’ASSOCIATO CHIEDE
“Gentile Associazione,
ho un quesito da chiarire riguardo la fiscalità: in presenza di altre partite IVA è comunque possibile diventare amministratori di condominio?”
L’ESPERTO RISPONDE
Preg.mo Associato,
Con riferimento al caso di specie, l’apertura della Partita IVA è legata al tipo di codice Ateco corrispondente all’attività che deve essere svolta.
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione N°262/2008, alla lettera c) del quesito proposto all’ente tributario, ha confermato che:
Nel caso in cui dalla riclassificazione di un’attività, già svolta al 31/12/2007, derivino più codici Ateco 2007, nel Quadro G del modello AA7/9 o AA9/9 dovranno essere indicati i codici delle altre attività, barrando la casella “A”, anche se non si è in presenza di un effettivo inizio di ulteriori attività. La tabella di raccordo tra i codici delle diverse classificazioni consente di ricondurre l’indicazione delle altre attività esercitate all’adozione della tabella Ateco 2007.
Come tale, è confermata la possibilità dell’inserimento di più codici Ateco per le attività svolte e, pertanto, possono essere svolte più attività con la stessa partita iva, con l’ eccezione richiamata dall’ ente tributario, ovvero che:
Nel caso in cui dalla riclassificazione di un’attività, già svolta al 31/12/2007, derivino più codici Ateco 2007, l’erronea indicazione del codice dell’attività prevalente nella Comunicazione dati annuale IVA non è punibile se nella dichiarazione annuale Unico 2008, ovvero nella dichiarazione annuale IVA 2008 presentata in via autonoma od anche nella dichiarazione di variazione dati, di cui agli articoli 35 e 35-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, se presentata nel frattempo, viene correttamente indicato il codice dell’attività prevalente.
Nel caso di attività esercitata in regime forfettario, particolare attenzione deve essere posta alla legge N°145/2018, con la quale sono stati modificati gli art. 54 e 55 della legge N.190/2014. Secondo la novellata modifica, all’art. 54:
I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfettario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.
Inoltre, con riferimento all’art. 55, lettera b):
Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia
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L’articolo Codice Ateco e profili fiscali dell’amministratore di condominio: normative a confronto proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.