Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda la maggioranza richiesta per l’installazione di un’antenna telefonica in condominio.
L’ASSOCIATO CHIEDE
“Gentile Associazione,
vorrei porre un quesito: qual è il quorum deliberativo necessario a deliberare favorevolmente per l’installazione di un’antenna telefonica sul lastrico solare condominiale?”
L’ESPERTO RISPONDE
Preg.mo Associato,
Con riferimento al caso di specie, la giurisprudenza ha escluso che l’installazione di impianti di telefonia mobile su parti condominiali potesse rientrare nella fattispecie dell’art. 1120 c.c., in quanto il predetto impianto tecnologico non è destinato all’uso comune del condominio, bensì ad un’installazione realizzata ad opera e a spese di un terzo per il suo utilizzo esclusivo.
Pertanto, si tratta, in sostanza, di verificare se l’atto di amministrazione costituito da un contratto di cessione totale o parziale del lastrico condominiale ad un’impresa di telefonia ai fini della installazione di un ripetitore, per un tempo determinato e con la conservazione in capo al concessionario dell’esclusiva disponibilità dell’impianto, rientri tra quelli che dell’art. 1108 c.c., comma 3 e sottrae al potere dell’assemblea e, quindi, alla regola della delibera maggioritaria.
Orbene, la compagine condominiale può deliberare l’uso indiretto della cosa comune e tale deliberazione, quando si tratti di atto di ordinaria amministrazione (come nel caso della locazione di durata non superiore a nove anni), può essere adottata a maggioranza (sent. n. 8528/1994, 10446/1998, 4131/2001 e, più recentemente, 22435/2011).
Qualora si trattasse di atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune o di locazioni superiori ai nove anni, sarà richiesta, così come richiamato dall’art. 1108 terzo comma, l’unanimità di tutti i partecipanti all’assemblea di condominio.
Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia
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L’articolo Le antenne di telefonia mobile tra presupposti negoziali e delibere condominiali applicate proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.