Il contratto di leasing finanziario può essere equiparato alla compravendita e l’Agenzia delle Entrate chiarisce la possibilità di fruire del Sismabonus acquisti.
Con la risposta n. 202 del 20/04/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la tematica del “Sismabonus acquisti” e leasing finanziario.
Nel caso esaminato, la società che esercita l’attività di locazione di immobili propri o in leasing, ha acquistato all’inizio del 2021, attraverso un’operazione di leasing finanziario, un immobile ad uso commerciale sito al piano terra di un edificio in cui l’impresa di costruzione ha realizzato i lavori di demolizione e ricostruzione finalizzati ad un miglioramento antisismico.
L’istante precisa, inoltre, che la società di locazione ha concordato il prezzo con l’impresa di costruzione e l’acquisto non è avvenuto in modo diretto, ma, appunto, attraverso la società di leasing.
In relazione al possesso dell’immobile, quindi, l’istante ha spiegato che:
il soggetto che ‘giuridicamente’ acquisisce la proprietà immobiliare è la società di leasing mentre l’utilizzatrice è la società istante che diventerà proprietaria solo al termine del contratto pagando il riscatto contrattualmente predeterminato.
Inoltre, la società di locazione sosterrà le spese per eventuali eventi imprevedibili.
L’Istante si rivolge quindi all’Agenzia delle Entrate per chiedere se, per accedere all’agevolazione disciplinata dall’articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013, ossia “Sismabonus acquisti”, con il termine “acquirente” si debbano intendere coloro che
divengono titolari del diritto di proprietà, ovvero se il temine usato si possa riferire a tutti coloro che ottengono dal venditore un diritto reale (ad esempio usufruttuario) ovvero ancora se l’acquirente debba invece identificarsi con il soggetto che ‘acquisisce’ l’immobile indipendentemente dalla forma tecnico-giuridica o finanziaria usata.
In risposta, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contratto di leasing in questione può essere assimilato a un vero e proprio acquisto in proprietà del bene.
Ciò detto, l’Agenzia prosegue affermando che, nel presupposto che la realizzazione degli interventi sia stata effettuata da un’impresa “di costruzione o ristrutturazione immobiliare” e che la stipula dell’atto inerente al leasing finanziario avvenga entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori, l’istante potrà fruire del “Sismabonus acquisti”.
Considerando la piena equiparazione con l’acquisto in proprietà, l’Agenzia delle Entrate infine ricorda che l’ammontare della detrazione (fermo restando il limite massimo di spesa di 96.000 euro fissato dalla norma per ciascuna unità immobiliare) dovrà essere commisurato al prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita stipulato tra il soggetto che ha realizzato gli interventi agevolabili e la società di leasing.
Deborah Maria Foti
Ufficio Stampa ANAPI
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